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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32053/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere per furto (art. 625 nn.5 e 7 c.p.). Fatti: l'8/02/2025 furto presso negozio Euronics di un TV e un aspirapolvere (valore ~1.000 euro); i due autori si sono allontanati su un ciclomotore, intercettati presso una tipografia dove è stata trovata la refurtiva; il motorino risultava provento di furto. Motivi di impugnazione (quattro): 1) violazione di legge per mancata tempestiva notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza (presunta violazione art. 309 c.p.p.); 2) vizio di procedibilità per querela irregolare/posta da soggetto non legittimato (delegato/direttore con procura speciale presumibilmente invalida); 3) censura sulla sussistenza delle aggravanti (travisamento per casco; esclusione dell'aggravante per beni esposti a pubblica fede per presenza di videosorveglianza e addetti alla sicurezza); 4) vizio di motivazione e mancata considerazione di misure meno afflittive nonostante l'ammissione degli addebiti.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Primo motivo manifestamente infondato: l'art. 309 c.p.p. impone termini per la decisione (10 giorni) e per il deposito in cancelleria (30 giorni) e non rende perentoria la preventiva notifica dell'avviso di deposito al difensore; l'art. 127 c.p.p. prescrive la comunicazione "senza ritardo" ma senza sanzione di decadenza. Gli altri motivi sono ritenuti reiterativi o generici: il Tribunale correttamente ha escluso l'irregolarità della querela valorizzando la qualità del direttore come titolare di detenzione qualificata; la gravità indiziaria e le aggravanti sono state comprovate da complessivo quadro probatorio (videoriprese, testimonianze, rinvenimento refurtiva e targa del motociclo) e la valutazione del riesame non è sindacabile in cassazione se non per vizio motivazionale non apparente. Il quarto motivo è inammissibile per genericità. Esito pratico: confermata la misura cautelare; ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen. (nn.5 e 7)

    contestazione del reato di furto con le aggravanti previste dai numeri 5 e 7

    Le aggravanti possono trovarsi in presenza di travisamento o di beni esposti alla pubblica fede; la loro sussistenza va valutata sul complesso delle risultanze probatorie e non esclusa automaticamente dalla presenza di videosorveglianza o personale di vigilanza

  • art. 309 cod. proc. pen.

    "entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il Tribunale annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame"; "se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia"; "l'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione"

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che i termini perentori sono quelli relativi alla decisione (10 giorni) e al deposito in cancelleria (30 giorni, salvo proroga a 45 giorni per motivazione complessa); non rientra tra gli adempimenti perentori la preventiva notifica dell'avviso di deposito al difensore

  • art. 127 cod. proc. pen.

    il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata "senza ritardo" ai soggetti indicati al comma 1

    L'espressione "senza ritardo" non comporta una sanzione automatica di inefficacia della misura se la notifica è effettuata dopo i termini prescritti dall'art. 309; quindi la mancata immediata comunicazione non determina la perdita automatica della misura cautelare

  • art. 101 cod. proc. pen.

    informazioni alla persona offesa

    Richiamato dal Tribunale per valutare la posizione del denunciante: la querela in atto contiene elementi (dichiarazione di qualità e richiesta di essere informato) che consentono di ritenere il denunciante come soggetto titolare di posizione qualificata sulla cosa

Massime di principio

  • I termini perentori di art. 309 c.p.p. sono quelli per la decisione (10 giorni) e per il deposito in cancelleria (30 giorni, con possibile proroga fino al 45° giorno per motivazione complessa); la notifica dell'avviso di deposito al difensore non è, di per sé, un termine perentorio la cui violazione comporti automaticamente l'inefficacia della misura
  • La comunicazione "senza ritardo" prevista dall'art. 127 c.p.p. ha carattere operativo ma non comporta di per sé una sanzione automatica; la tempestività va valutata concretamente e la sua violazione non equivale automaticamente alla perdita dell'efficacia della misura se i termini di art. 309 sono rispettati
  • In tema di querela per furto commesso in esercizio commerciale, il direttore o il personale con detenzione qualificata dei beni può essere ritenuto legittimato a proporre querela anche se nella forma emerge un riferimento ad una procura: va valutato il contenuto dell'atto e la posizione effettiva del denunciante
  • Le aggravanti (es. travisamento, esposizione alla pubblica fede) si apprezzano sul complesso delle prove e non possono essere escluse automaticamente per la sola presenza di videosorveglianza o di personale di sicurezza; occorre verificare se la vigilanza era effettiva e se la riconoscibilità fosse realmente pregiudicata
  • La Corte di legittimità, nel riesame di motivazioni del Tribunale del riesame, verifica la congruità logico-giuridica della motivazione, non riesamina fattualmente il materiale probatorio per formulare una diversa valutazione dei fatti già apprezzati
  • Motivi generici, aspecifici o che si limitano a riproporre valutazioni già esaminate dal giudice di merito senza confutare motivazioni puntuali sono inammissibili o manifestamente infondati
  • Il rigetto di un ricorso per inammissibilità o infondatezza può comportare condanna alle spese processuali e somme in favore della Cassa delle ammende se il ricorso è privo di rilevanza

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