Cassazione Penale, Sentenza n. 22241/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la decisione della Corte d'appello di Roma che, pur avendo rideterminato la pena per il reato previsto dall'art. 440 cod. pen. (uso e prescrizione di prodotti fitosanitari non autorizzati), aveva assolto Ragagnin dal reato di associazione per delinquere (art. 416) ritenendo la sua partecipazione non dimostrata. Il ricorso deduceva vizi della motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità: in particolare la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente confrontato e confutato la motivazione del primo grado e non avrebbe dato conto di plurimi elementi probatori (intercettazioni, contabilità occulta, confessione, continuità dell'attività, istruzioni per eludere i controlli, uso sistematico di fitofarmaci vietati) da cui poteva emergere la partecipazione associativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al delitto associativo (art. 416 cod. pen.), rilevando carenze e contraddizioni nella motivazione della Corte d'appello e l'omesso confronto con la motivazione di primo grado e con il materiale probatorio rilevante. Ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma per un nuovo giudizio sul capo associativo. La statuizione relativa al delitto di cui all'art. 440 cod. pen. e la condanna ivi determinata sono rimaste ferme.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)
La Corte sottolinea che per configurare l'associazione per delinquere occorrono stabilità del vincolo associativo e indeterminatezza del programma criminoso; tali elementi possono emergere dalla valutazione complessiva di indici quali continuità, autonomia dell'organizzazione rispetto a singole azioni delittuose e contributo professionale funzionale al programma criminoso.
La Corte d'appello ha ritenuto dimostrata la condotta di Ragagnin consistente nel consigliare e prescrivere l'utilizzo di prodotti fitosanitari non autorizzati (periodo 2017-2020) e nell'adottare misure per evitare che i trattamenti emergessero nelle analisi; tale condotta è stata ritenuta autonoma e sanzionata ai sensi di tale disposizione.
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
La Cassazione richiama il principio secondo cui, nel giudizio d'appello che riforma la decisione di primo grado, è necessaria una motivazione rafforzata che non dipende dalla rinnovazione dell'istruttoria prevista dall'art. 603, comma 3-bis: occorre esplicitare perché la valutazione probatoria è diversa rispetto al primo grado.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma una sentenza di primo grado è tenuta a fornire una motivazione rafforzata che spieghi in modo compiuto e non contraddittorio perché attribuisce diverso valore alle prove rispetto al primo giudice.
- Il semplice richiamo alla natura professionale dell'apporto di un soggetto non esclude di per sé la sua partecipazione a un'associazione per delinquere se la condotta, la continuità, e le modalità operative dimostrano apporto funzionale e stabile all'organizzazione criminosa.
- Gli elementi indiziari rilevanti (intercettazioni, contabilità occulta, confessione, istruzioni per eludere controlli, uso sistematico di prodotti vietati, rapporti di continuità) devono essere espressamente e adeguatamente confrontati nella motivazione quando sono stati determinanti nella decisione di primo grado.
- La distinzione tra concorso nel reato continuato e associazione per delinquere si basa sulla stabilità del vincolo associativo e sull'indeterminatezza del programma criminoso; il giudice deve indicare con specificità gli indici che giustificano l'una o l'altra qualificazione.
- Se la Corte d'appello omette il confronto con la motivazione e le prove valorizzate nel primo grado, la Cassazione può annullare la decisione e disporre il rinvio per un nuovo giudizio sul punto contestato.
- L'annullamento può essere limitato a singoli capi di imputazione lasciando ferme le altre statuizioni non censurate o che non presentano vizi di motivazione.
- Per la difesa e l'accusa è strategico evidenziare e documentare, in sede di appello, il confronto diretto con le risultanze di primo grado: mancanze nel contraddittorio probatorio possono determinare la riforma della decisione in Cassazione.
Testo integrale
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