Cassazione Penale, Sentenza n. 12037/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente riferito a immobili formalmente intestati alla ricorrente. Si deduceva: (i) illegittima estensione del sequestro ai beni della Mirica solo in fase esecutiva e assenza di un provvedimento che autorizzasse il vincolo su terzi intestatari; (ii) carenza probatoria sulla fittizietà della intestazione, poiché fondata in massima parte sulla convivenza con l'indagato Gerardo Sicignano; trasferimento illegittimo dell'onere della prova circa la legittima provenienza dei fondi alla ricorrente; (iii) trasformazione illegittima del sequestro preventivo funzionale in sequestro volto a garantire una confisca "allargata".
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (1) non sussiste un limite alla estensione del sequestro per equivalente ai beni intestati a terzi quando i beni siano nella effettiva disponibilità dell'indagato; il decreto di sequestro richiamava espressamente la nota della Guardia di finanza che attestava la disponibilità degli immobili da parte di Sicignano, pertanto l'estensione non è avvenuta solo in fase esecutiva; (2) la pubblica accusa ha assolto l'onere probatorio: elementi quali la tempestività dell'acquisto (9 gennaio 2024, in corso indagini su Sicignano), la presenza di Sicignano come stabile dimorante negli immobili e l'insufficiente prova documentale fornita dalla difesa circa l'origine lecita delle somme giustificano, secondo gli standard di legittimità, la sussistenza dei presupposti per il sequestro per equivalente. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 322-ter c.p. (sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente)
La norma consente il sequestro per equivalente anche su beni non formalmente intestati all'indagato quando questi ne abbia la effettiva disponibilità; la Corte richiama che la disponibilità va valutata in base alla sfera degli interessi economici del reo, analogamente al possesso civilistico.
Prevede la condanna alle spese per la parte privata che propone ricorso che venga rigettato; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
giurisprudenza della Corte di Cassazione
La giurisprudenza consolidata ammette l'estensione del sequestro per equivalente ai beni formalmente intestati a terzi purché la pubblica accusa provi la effettiva disponibilità degli stessi da parte dell'indagato; indicati precedenti che richiedono una valutazione pregnante della disponibilità effettiva.
Massime di principio
- Il sequestro per equivalente può colpire beni formalmente intestati a terzi se emerge che tali beni sono nella effettiva disponibilità dell'indagato; la titolarità formale non esclude il vincolo.
- L'onere probatorio sulla disponibilità effettiva grava sulla pubblica accusa, ma può essere assolto con elementi indiziari concreti (data e contesto dell'acquisto, uso come dimora, documentazione bancaria inconcludente circa l'origine lecita dei fondi).
- La sola convivenza con l'indagato non è di per sé sufficiente a dimostrare la fittizietà dell'intestazione, ma costituisce elemento valutabile unitamente ad altri indizi.
- Per la persona formalmente intestataria, la difesa utile consiste nel produrre documentazione chiara e documentabile sull'origine lecita delle somme utilizzate per gli acquisti e sul fatto che l'indagato non aveva disponibilità o potere di fatto sugli immobili.
- In sede di impugnazione, l'assenza di espressi riferimenti a terzi intestatari nel decreto originario non è decisiva se il provvedimento richiama accertamenti delle forze di polizia che documentano la disponibilità effettiva dell'indagato.
- Il rigetto del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali della parte che ha proposto il ricorso; valutare il rischio economico prima di impugnare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11935/2025 del 26/03/2025
- Sentenza penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11936/2025 del 26/03/2025
- Sentenza penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11938/2025 del 26/03/2025
- Sentenza penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11939/2025 del 26/03/2025
- Sentenza penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11940/2025 del 26/03/2025
- Sentenza penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11942/2025 del 26/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →