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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45428/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna (8 mesi reclusione e €400,00 multa) per i reati di truffa e sostituzione di persona. Il difensore denunciava la mancanza di motivazione della Corte d'Appello in ordine alla richiesta, formulata nelle conclusioni trasmesse per la trattazione cartolare, di sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria sostitutiva ai sensi dell'art. 20‑bis c.p. e dell'art. 56 quater L. 689/81.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla omissione di statuizione in punto di pene sostitutive. Ha ritenuto applicabile, ai procedimenti pendenti in appello alla data di entrata in vigore della 'Riforma Cartabia' (D.Lgs. 150/2022), il regime più favorevole previsto dall'art. 95 del medesimo decreto; ne consegue l'obbligo del giudice di appello di valutare la sussistenza delle condizioni per le pene sostitutive quando la richiesta sia stata rituale, anche se non proposta con atto di impugnazione. Nel caso di specie la Corte d'Appello, pur essendo investita della richiesta nelle conclusioni scritte, non ha motivato sul punto; pertanto la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello limitatamente alla statuizione sulla pena sostitutiva. La Corte ha inoltre chiarito la portata delle disposizioni sull'applicazione delle pene sostitutive (art. 545‑bis c.p.p., art. 20‑bis c.p., art. 58 e art. 53 L. 689/81) e l'effetto delle modifiche legislative intervenute successivamente (D.Lvo 19 marzo 2024, n.31).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), art. 95

    "le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto"

    La Corte ha ritenuto che le norme sulle pene sostitutive introdotte dalla Riforma Cartabia si applicano ai processi pendenti in appello alla data di entrata in vigore, imponendo al giudice di appello l'obbligo di valutare le pene sostitutive se la richiesta è stata validamente proposta.

  • art. 20‑bis cod. pen.

    Individua le pene sostitutive applicabili per le pene detentive brevi; la Corte lo richiama come criterio sostanziale per verificare l'ammissibilità della pena pecuniaria sostitutiva per condanne non superiori a un anno.

  • art. 56 quater L. 689/1981

    Norma della disciplina sulle pene sostitutive richiamata nel motivo di ricorso; la sua invocazione rileva nella valutazione delle condizioni e delle modalità di sostituzione della pena detentiva con sanzioni alternative.

  • art. 545‑bis cod. proc. pen. (testo originario Riforma Cartabia)

    "se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pecuniaria, ovvero se può avere luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza..."

    Nella versione originaria la norma prevedeva la possibilità per il giudice di disporre la sostituzione anche in assenza della manifesta presenza dell'imputato, indicando procedure per fissare udienza quando non è possibile decidere immediatamente; la Corte ne ha tratto la conseguenza che la richiesta nelle conclusioni scritte era ammissibile.

  • D.Lvo 19 marzo 2024, n. 31 (modifica art. 545‑bis c.p.p.)

    "il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell'imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva..."

    La modifica ha semplificato il procedimento prevedendo che il giudice possa sostituire la pena direttamente nel dispositivo e integrarlo subito dopo, acquisendo il consenso ove necessario; la Corte ha spiegato che questa modifica è intervenuta dopo la sentenza impugnata ma conferma la tendenza a facilitare l'applicazione delle pene sostitutive.

  • art. 58 L. 689/1981 (in particolare il nuovo terzo comma introdotto)

    "Le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale"

    La Corte ha osservato che, secondo la nuova formulazione, per le pene sostitutive con particolari profili esecutivi è necessario il consenso dell'imputato (personale o tramite procura speciale), mentre la pena pecuniaria sostitutiva resta eccezionalmente applicabile direttamente dal giudice se ricorre il presupposto oggettivo (pena non superiore a un anno).

  • art. 53 L. 689/1981

    Richiamato come quadro normativo delle pene sostitutive richiamate dall'art. 545‑bis e dall'art. 20‑bis; serve a individuare le tipologie di pene sostitutive disponibili.

Massime di principio

  • Se la richiesta di applicazione di pene sostitutive è stata depositata tempestivamente (anche nelle conclusioni per la trattazione cartolare), il giudice d'appello ha l'obbligo di valutare e motivare la sua decisione su tale richiesta; l'omissione è motivo di annullamento limitato con rinvio.
  • Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022 si applicano le disposizioni più favorevoli sulle pene sostitutive (art. 95), quindi i giudici di appello devono considerare il nuovo regime se sollecitati.
  • La richiesta dell'imputato per l'applicazione delle pene sostitutive può essere formulata anche successivamente all'atto di impugnazione, ma al più tardi durante l'udienza di discussione del gravame; basta una richiesta rituale per obbligare il giudice a pronunciarsi.
  • La pena pecuniaria sostitutiva, per condanne non superiori a un anno, può essere applicata dal giudice anche senza procura speciale dell'imputato (eccezione rispetto ad altre pene sostitutive che richiedono consenso espresso).
  • Dopo le successive modifiche legislative (D.Lvo n.31/2024) il giudice può indicare la pena sostitutiva già nel dispositivo e integrarlo subito dopo, acquisendo il consenso dell'imputato quando la pena sostitutiva prescelta lo richiede.
  • In caso di omissione motivazionale su questioni rilevanti per il diritto dell'imputato (es. pene sostitutive), la Cassazione annulla limitatamente alla questione omessa e rinvia per un nuovo giudizio sul punto.

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