Cassazione Penale, Ordinanza n. 04308/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 2 aprile 2025, deducendo un unico motivo con cui censurava la motivazione posta a fondamento della declaratoria di responsabilità per il reato di estorsione, sostenendo che la decisione di merito fosse illogica perché fondata su una lettura diversa dei dati processuali e su una differente ricostruzione storica dei fatti. Nel testo si precisa che la Corte di appello aveva valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dalle deposizioni di altri testimoni e dalla percezione diretta dei fatti da parte dei Carabinieri al momento dell'arresto; ciò aveva anche indotto a ritenere non necessaria la rinnovazione istruttoria richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché volto, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del merito e una diversa lettura delle prove, attività precluse al giudice di legittimità. Ha inoltre ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse immune da vizi logici, avendo la Corte territoriale esplicitato in modo congruo le ragioni della responsabilità e della sussistenza del reato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È il titolo di reato oggetto della declaratoria di responsabilità confermata nei gradi di merito e contestata in cassazione.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Richiamato implicitamente quanto ai limiti del ricorso di legittimità, che non consente di sovrapporre una diversa valutazione del fatto e delle prove a quella dei giudici di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio o proporre una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella accolta nei gradi di merito.
- La censura di illogicità della motivazione è ammissibile solo nei limiti del controllo sulla coerenza logica della decisione impugnata, non mediante il confronto con modelli argomentativi esterni o con una diversa lettura delle prove.
- La motivazione di merito è insindacabile in cassazione quando esplicita in modo congruo le ragioni del convincimento e valorizza elementi probatori tra loro riscontranti.
- La richiesta di rinnovazione istruttoria può essere ritenuta non necessaria quando il quadro probatorio già acquisito risulti sorretto da plurimi riscontri convergenti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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