Cassazione Civile, Ordinanza n. 28759/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (subappaltatore)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento di lavori edili eseguiti in tre negozi TIM a Milano da una società subappaltatrice nell'ambito di un rapporto di subappalto collegato a un appalto principale. La subappaltatrice otteneva decreto ingiuntivo per Euro 161.811,25; l'appaltatrice principale proponeva opposizione sostenendo che il credito fosse inferiore e che dovesse essere detratto un acconto di Euro 28.000,00 già versato. Il Tribunale annullava il decreto ma condannava comunque l'opponente a Euro 101.694,45, applicando lo sconto del 52% previsto nel contratto principale solo alle opere contrattuali e non a quelle extra-capitolato. In appello l'appaltatrice principale otteneva una riduzione ulteriore: la Corte d'appello riteneva applicabile lo sconto TIM del 52% anche alle opere extra-contrattuali e fissava il dovuto in Euro 75.146,01, da intendersi già al netto dell'acconto di Euro 28.000,00. In cassazione l'appaltatrice principale deduceva due motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere non proposta la domanda di detrazione dell'acconto, che invece sarebbe stata già formulata nell'atto di opposizione; 2) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., lamentando motivazione illogica e contraddittoria perché, secondo la ricorrente, dalle tabelle della CTU non risultava la detrazione dell'acconto di Euro 28.000,00.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva espressamente esaminato la questione e aveva accertato che la detrazione dell'acconto non era stata oggetto di specifica domanda in primo grado, essendo l'importo già stato sottratto in sede di richiesta del decreto ingiuntivo. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze della CTU e delle prove, operazione non consentita in cassazione; la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta plausibile e non affetta da anomalia motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La doglianza di omessa pronuncia è infondata quando la corte di merito abbia espressamente esaminato la questione e l'abbia risolta affermando che la relativa domanda non era stata proposta.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il vizio denunciabile è solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non basta contestare la ricostruzione del merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura di motivazione apparente o mancante va ricondotta al vizio processuale tipico, ma solo nei limiti dell'anomalia motivazionale estrema.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La motivazione è sindacabile solo nei limiti del minimo costituzionale, secondo il criterio richiamato dalle Sezioni Unite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro del contributo unificato richiamato per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla motivazione in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio o delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia non sussiste quando il giudice d'appello abbia affrontato la questione e l'abbia decisa escludendo che la relativa domanda fosse stata proposta.
- Il vizio motivazionale oggi denunciabile in cassazione è confinato alle sole anomalie che rendono la motivazione inesistente, apparente, perplessa o incomprensibile, non alle semplici difformità di valutazione del merito.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una ricostruzione plausibile e coerente delle risultanze tecniche, la Corte di cassazione non può sostituire una diversa lettura dei conteggi e della CTU.
- L'accertamento che una somma sia già stata detratta nei conteggi posti a base della decisione esclude che il mancato richiamo espresso della detrazione nelle tabelle tecniche integri di per sé un vizio di motivazione.
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