Cassazione Civile, Ordinanza n. 15680/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia origina da una domanda restitutoria proposta da una società nei confronti di una banca, relativa a un rapporto di conto corrente già estinto. Nel corso del giudizio le originarie banche coinvolte sono state sottoposte a liquidazione coatta amministrativa e, a seguito della cessione disposta dal D.L. n. 99/2017 e del contratto di cessione del 26 giugno 2017, si è posta la questione se Intesa Sanpaolo fosse subentrata nella posizione sostanziale e processuale delle banche cedenti. La Corte d'appello aveva ritenuto che la lite rientrasse nel 'contenzioso pregresso' trasferito, valorizzando soprattutto la pendenza della causa alla data della cessione e l'inerenza del rapporto all'attività bancaria. Intesa Sanpaolo ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2, 3 e 4 D.L. n. 99/2017 e dell'art. 111 c.p.c., per avere la sentenza attribuito al decreto-legge un criterio temporale di pendenza della lite come discrimine della cessione; 2) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., per avere interpretato il contratto di cessione come se la pendenza della lite fosse il solo criterio rilevante, senza considerare che i contenziosi dovessero riferirsi anche a rapporti ceduti; 3) violazione dell'art. 2560 c.c. e degli artt. 2 e 3 D.L. n. 99/2017, per avere applicato la disciplina civilistica della cessione d'azienda in bonis non bancaria. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi connessi e ha sviluppato un'ampia interpretazione del rapporto tra norma speciale e contratto di cessione, affermando che la disciplina concreta del perimetro ceduto è rimessa al contratto, interpretato secondo i canoni codicistici, e che per i rapporti bancari già estinti non basta la sola pendenza della lite per radicare il subentro della cessionaria.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso di Intesa Sanpaolo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha affermato che, per le controversie relative a rapporti bancari già estinti alla data della cessione, non si verifica automaticamente il subentro di Intesa Sanpaolo nella posizione sostanziale e processuale delle banche in liquidazione. Il criterio della mera pendenza della lite non è sufficiente: occorre che il rapporto sia anche inerente e funzionale all'esercizio dell'impresa bancaria nel senso rilevante per la cessionaria, secondo la concreta disciplina contrattuale. La Corte ha inoltre valorizzato il Secondo Accordo Ricognitivo del 17 gennaio 2018 solo come conferma ricognitiva di quanto già desumibile dal contratto del 26 giugno 2017. In motivazione è stato enunciato il principio secondo cui, nelle controversie intraprese da o contro Veneto Banca s.p.a. o Banca Popolare di Vicenza s.p.a. poi sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, non si verifica il subentro di Intesa Sanpaolo s.p.a. nella posizione sostanziale e processuale quando si tratta di rapporti bancari già estinti alla data della cessione, pur se la lite era pendente.
Norme richiamate
comma 1; comma 2; lett. c)
La norma speciale non disciplina direttamente in modo esaustivo il perimetro della cessione, ma pone limiti inderogabili e rimette al contratto la concreta individuazione delle attività e passività trasferite; la clausola sulle controversie sorte successivamente non consente, a contrario, di ritenere cedute automaticamente quelle sorte prima, se non risultano incluse dal contratto.
artt. 2, 3 e 4 D.L. n. 99/2017
Richiamati come norme della cessione delle banche venete e del relativo perimetro, da interpretare nel coordinamento con il successivo contratto di cessione.
Richiamato nel primo motivo come parametro processuale di censura della sentenza impugnata.
Le clausole del contratto di cessione devono essere interpretate secondo i canoni legali di ermeneutica negoziale; la Corte di cassazione, dato il carattere sui generis del contratto, ne fornisce direttamente l'interpretazione in sede di legittimità.
Richiamato nel terzo motivo per contestare l'applicazione della disciplina della cessione d'azienda in bonis; la Corte esclude che tale norma sia il criterio decisivo per il caso, che è retto dalla disciplina speciale e dal contratto di cessione.
Il contratto di cessione è comunque un contratto in senso civilistico, espressione di autonomia negoziale, sebbene connesso a un assetto normativo speciale e destinato a produrre effetti verso i terzi.
Richiamato per chiarire che l'azienda comprende beni, diritti, obblighi e rapporti giuridici unificati dalla destinazione all'esercizio dell'impresa; ciò serve a distinguere il piano dell'impresa bancaria da quello della mera attività bancaria astratta.
Richiamato per definire l'attività bancaria in senso tipico, ma la Corte precisa che il contratto fa riferimento all'impresa bancaria e non alla sola attività bancaria astratta.
Legge di conversione del D.L. n. 99/2017, richiamata nel contesto della disciplina speciale della cessione.
Corte cost. n. 250 del 2022
Richiamata come supporto decisivo: l'art. 3 del D.L. n. 99/2017 è qualificato come norma-provvedimento che rimette al contratto la delimitazione dell'oggetto della cessione, nei limiti inderogabili stabiliti dalla legge.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale rimette a un contratto la determinazione del perimetro di una cessione con efficacia verso i terzi, l'individuazione dei rapporti trasferiti va compiuta anzitutto sulla base dell'interpretazione del contratto secondo i canoni degli artt. 1362 e ss. c.c., e non mediante una lettura automatica e solo normativa del dato legislativo.
- La pendenza della lite alla data della cessione, da sola, non basta a radicare il trasferimento di una passività se il contratto richiede anche che il debito derivi da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria secondo la concreta struttura aziendale ceduta.
- Nel valutare l'espressione 'inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria', occorre riferirsi alla funzione del rapporto rispetto all'impresa/azienda oggetto di cessione e non alla sola astratta riconducibilità alla categoria dei rapporti bancari.
- Le clausole che includono il 'contenzioso pregresso' devono essere lette sistematicamente con le clausole di esclusione: se il contratto esclude i rapporti non ceduti o non ancora in essere, i contenziosi relativi a rapporti già estinti possono restare fuori dal perimetro anche se pendenti alla data della cessione.
- Un accordo ricognitivo successivo può essere valorizzato come conferma interpretativa di un assetto già desumibile dal contratto originario, ma non può essere assunto come modifica opponibile a terzi se non nei limiti della sua funzione ricognitiva e del regime di efficacia previsto dalla disciplina speciale.
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