Cassazione Penale, Ordinanza n. 29037/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato era stato condannato in appello per il reato di cui all'art. 439 c.p. alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 200 di multa, con determinazione della pena in sede di concordato ex art. 599-bis c.p.p. In cassazione ha proposto un solo motivo deducendo vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di penale responsabilità. La Corte ha rilevato che le censure erano non consentite in sede di legittimità, perché dirette a contestare la colpevolezza nonostante il procedimento si fosse definito in appello con concordato e con espressa rinuncia ai motivi concernenti la dichiarazione di colpevolezza, oltre a essere formulate in modo privo di specificità.
Norme richiamate
Indicato come norma incriminatrice del reato per il quale l'imputato era stato condannato; il testo non ne specifica il contenuto materiale.
Richiamato come base del concordato in appello, con effetto di definizione del procedimento e rinuncia espressa ai motivi relativi alla dichiarazione di colpevolezza.
Massime di principio
- Nel procedimento definito in appello con concordato ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia espressa ai motivi sulla dichiarazione di colpevolezza impedisce di proporre in cassazione censure che mirino, direttamente o indirettamente, a contestare la responsabilità penale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce un vizio di motivazione su profili preclusi dal patto di concordato e comunque formula censure generiche o prive di specificità.
- La definizione del giudizio di secondo grado con concordato restringe l'oggetto del sindacato di legittimità e non consente di riaprire il tema della colpevolezza già oggetto di rinuncia.
- Quando l'inammissibilità del ricorso dipende da profili di colpa del ricorrente, la Corte può condannarlo al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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