Cassazione Civile, Ordinanza n. 06942/2025 del 15/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla ricostruzione di un fabbricato da parte di una proprietaria confinante, dopo la demolizione del precedente edificio. La vicina sosteneva che, nell’esecuzione dei lavori, la controparte avesse sopraelevato il muro divisorio in comune e realizzato sbalzi invasivi verso la sua proprietà, con conseguenti danni all’immobile e perdita della possibilità di sopraelevare in futuro il proprio fabbricato appoggiandosi al muro comune. Il Tribunale aveva riconosciuto la comunione del muro e condannato la convenuta al risarcimento anche per la perdita della possibilità di sopraelevazione. In appello, la proprietaria autrice dei lavori aveva ottenuto solo una parziale riforma sulla natura comune del muro nella parte sovrastante il fabbricato dell’altra parte, mentre era stata confermata la statuizione risarcitoria relativa alla perdita del diritto di sopraelevare, ritenuta coperta da giudicato interno. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 336 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., sostenendo che l’accoglimento del motivo d’appello sulla comunione del muro avrebbe dovuto travolgere anche il capo risarcitorio per effetto espansivo interno, poiché quest’ultimo sarebbe dipendente dal primo e non autonomo. La controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, osservando che l’effetto espansivo interno dell’art. 336 c.p.c. opera in via eccezionale e con estremo rigore, solo quando dalla riforma del capo impugnato discenda in modo diretto e incompatibile la caducazione del capo dipendente. Nel caso concreto, la ricorrente non ha dimostrato che la parziale riforma dell’accertamento sulla comunione del muro fosse incompatibile, in fatto o in diritto, con il capo della sentenza di primo grado che aveva liquidato il danno da perdita della possibilità di sopraelevare. Pertanto, quel capo è rimasto coperto da giudicato interno. La ricorrente è stata condannata alle spese, oltre alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
L'effetto espansivo interno della riforma è eccezionale e non opera automaticamente: richiede che la decisione sul capo impugnato sia logicamente o giuridicamente incompatibile con quella sul capo dipendente.
È stata dedotta come norma processuale violata per sostenere un vizio di nullità della sentenza impugnata, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
commi 1, 2 e ultimo comma
Richiama il procedimento accelerato di definizione del ricorso e la decisione del collegio in conformità alla proposta.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta consente la condanna per responsabilità aggravata e la misura prevista per l'abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sono integrati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'effetto espansivo interno della riforma ex art. 336 c.p.c. non determina la caducazione automatica di tutti i capi collegati alla statuizione riformata: esso opera solo quando il capo dipendente sia realmente incompatibile con la decisione resa sull'impugnazione principale.
- Chi invoca l'effetto espansivo interno ha l'onere di dimostrare in modo rigoroso il nesso di dipendenza e il contrasto tra il capo riformato e quello asseritamente travolto; non è sufficiente affermarne l'autoevidenza.
- Se un capo della sentenza di primo grado non è stato impugnato ed è autonomo rispetto al capo riformato, esso si consolida in giudicato interno anche se la statuizione principale viene parzialmente modificata in appello.
- Nel giudizio di cassazione, la censura per violazione dell'art. 336 c.p.c. è infondata quando pretende di estendere in via automatica gli effetti della riforma a un capo risarcitorio non dimostrato come dipendente e incompatibile.
- La definizione del ricorso in conformità alla proposta accelerata può comportare, oltre al rigetto, conseguenze economiche aggravate per la parte ricorrente, secondo il sistema dell'art. 96 c.p.c. e del contributo unificato aggiuntivo.
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