Cassazione Civile, Ordinanza n. 03555/2026 del 17/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 62.075,19 relativo al rimborso di un mutuo contratto da un'altra persona, per il quale il ricorrente aveva prestato fideiussione. L'opposizione al decreto era stata respinta dal Tribunale e la Corte d'appello di Bologna aveva confermato il rigetto, ritenendo infondato il motivo con cui l'opponente aveva dedotto la nullità o annullabilità della fideiussione per pretesa impossibilità originaria di adempiere e per mancata valutazione, da parte della banca, del merito creditizio del garante-consumatore ai sensi dell'art. 124-bis t.u.b. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente/inesistente, per non avere affrontato compiutamente la doglianza sull'art. 124-bis t.u.b.; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 124-bis t.u.b. e all'art. 8 della direttiva 2008/48/CE, sostenendo che gravasse sul finanziatore la prova dell'effettiva valutazione del merito creditizio; 3) violazione dell'art. 1418 c.c., in relazione all'art. 124-bis t.u.b. e agli artt. 8 e 23 della direttiva 2008/48/CE, deducendo che la fideiussione dovesse ritenersi nulla per violazione di norma imperativa, o comunque per impossibilità originaria dell'adempimento e illiceità della causa. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi, affermando che la motivazione d'appello non era apparente e che, soprattutto, l'art. 124-bis t.u.b. non si applica alla fideiussione, perché la disciplina sul credito ai consumatori riguarda i contratti di credito tra finanziatore e consumatore e non i negozi di garanzia; la fideiussione ha infatti funzione di garanzia dell'adempimento di un debito, mediante estensione della responsabilità patrimoniale, e non è un contratto di credito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e comprensibile, non essendo ravvisabile alcuna anomalia motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Nel merito dei restanti motivi ha escluso l'applicabilità dell'art. 124-bis t.u.b. alla fideiussione prestata dal ricorrente, evidenziando che la norma disciplina i contratti di credito ai consumatori, cioè rapporti in cui un finanziatore concede o si impegna a concedere credito a un consumatore, mentre la fideiussione ha una causa diversa, consistente nella garanzia dell'obbligazione altrui. Per tale ragione ha respinto anche la doglianza sulla nullità della garanzia ex art. 1418 c.c. e, in definitiva, ha rigettato il ricorso, ponendo le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente e dando atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sua violazione è stata dedotta per lamentare un vizio di motivazione; la Corte ha escluso che la sentenza d'appello fosse priva di motivazione o meramente apparente.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. e all'art. 111 Cost. per sostenere l'asserita nullità della motivazione; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata.
art. 111 Cost.
Invocato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione; la Corte ha chiarito che nel caso non ricorreva alcuna anomalia motivazionale.
Censurato per asserita errata distribuzione dell'onere della prova; la Corte non è entrata nel merito della ripartizione probatoria, ritenendo comunque inapplicabile l'art. 124-bis t.u.b. alla fideiussione.
La Corte ha affermato che la norma sul merito creditizio si applica ai contratti di credito ai consumatori e non alla fideiussione, che ha funzione di garanzia e non di concessione di credito.
art. 8 direttiva 2008/48/CE
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'obbligo del finanziatore di valutare il merito creditizio; la Corte ha escluso la rilevanza della direttiva per la fideiussione, perché riferita ai contratti di credito.
Invocato per sostenere la nullità della fideiussione per violazione di norma imperativa; la Corte ha escluso il presupposto dell'illiceità, negando l'applicabilità dell'art. 124-bis t.u.b. al contratto di garanzia.
Richiamato in via subordinata per asserita nullità per causa illecita o impossibilità originaria; la Corte ha rigettato anche tale prospettazione.
È stata richiamata come disposizione di recepimento che delimita l'ambito della disciplina al credito ai consumatori e ai contratti di credito.
art. 121, comma 1, lett. c), t.u.b.
Usata dalla Corte per definire il contratto di credito come rapporto in cui il finanziatore concede o si impegna a concedere credito a un consumatore.
art. 121, comma 1, lett. f), t.u.b.
Richiamata per definire il finanziatore come soggetto abilitato professionalmente a erogare finanziamenti; ciò conferma che la fideiussione non rientra nel paradigma del credito al consumatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La nullità della sentenza per motivazione apparente è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente grafica, presenti un contrasto irriducibile o risulti obiettivamente incomprensibile; non basta che il giudice abbia affrontato sinteticamente le doglianze.
- L'art. 124-bis t.u.b. e la disciplina del credito ai consumatori si applicano ai contratti di credito in cui il finanziatore concede o promette credito al consumatore, non ai contratti di fideiussione, che hanno funzione diversa e autonoma di garanzia.
- La fideiussione non può essere assimilata a un contratto di credito solo perché prestata da un consumatore: ciò che rileva è la causa concreta del negozio, che consiste nell'estensione della responsabilità patrimoniale al garante per l'adempimento del debito altrui.
- In mancanza di applicabilità della norma imperativa invocata, non può essere dichiarata la nullità della fideiussione ex art. 1418 c.c. per violazione dell'art. 124-bis t.u.b., né può parlarsi di impossibilità originaria dell'adempimento in base alla sola asserita mancata valutazione del merito creditizio.
- Le regole europee sul credito ai consumatori non possono essere utilizzate per trasferire sul finanziatore un obbligo di valutazione del merito creditizio del garante che esuli dall'ambito oggettivo della direttiva e del suo recepimento nazionale.
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