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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34067/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (difensore)

La controversia

Il giudizio origina dall’opposizione proposta dal pubblico ministero avverso un decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato l’opposizione inammissibile perché tardiva. Nel ricorso per cassazione il pubblico ministero deduceva: 1) che il decreto di liquidazione non gli sarebbe mai stato notificato o comunicato, sicché la declaratoria di tardività sarebbe stata errata; 2) che il giudice di merito avrebbe trascurato l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, dalla quale risultava l’assenza di qualsiasi comunicazione, telematica o cartacea, del provvedimento da parte della cancelleria. La Corte rileva però che il ricorso era privo di una sommaria esposizione dei fatti di causa e, comunque, le censure erano infondate/inammissibili perché il provvedimento risultava entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario tramite annotazione "al visto PM" nel fascicolo, e l’opposizione era stata proposta ben oltre il termine di legge; inoltre, era comunque spirato anche il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che mancasse l’esposizione sommaria dei fatti di causa e ha aggiunto che, nel merito, la conoscenza del provvedimento poteva desumersi anche da una forma equipollente di comunicazione, idonea a portare l’atto nella sfera di conoscibilità del pubblico ministero. L’opposizione era stata proposta circa due anni dopo l’annotazione del provvedimento nel fascicolo, dunque oltre il termine di 30 giorni previsto per l’opposizione e, comunque, oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Nessuna condanna alle spese, sia per la natura del ricorrente sia per la mancata difesa dell’intimato. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Consente la definizione camerale del ricorso sulla base della proposta del relatore, condivisa dal collegio.

  • art. 136 c.p.c.

    La comunicazione del provvedimento può essere realizzata anche con modalità equipollenti, purché garantiscano effettiva conoscenza al destinatario.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Richiamato nel combinato disposto con l’art. 136 c.p.c. per la comunicazione del provvedimento nel procedimento sommario.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo di impugnazione si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio, anche quando non vi sia stata comunicazione o notificazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene una sommaria esposizione dei fatti di causa, requisito necessario per consentire la comprensione delle censure.
  • La comunicazione del provvedimento non richiede necessariamente una forma tipica, potendo essere validamente assolta anche da modalità equipollenti, purché l’atto entri effettivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario.
  • Se il destinatario ha avuto conoscenza dell’atto in data certa, l’impugnazione proposta oltre il termine breve è tardiva, indipendentemente da difficoltà organizzative interne dell’ufficio destinatario.
  • Il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. opera per i provvedimenti giurisdizionali decisori anche in assenza di comunicazione o notificazione.
  • Quando il ricorso è proposto dal pubblico ministero quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, non segue la condanna alle spese in caso di soccombenza; in caso di inammissibilità può essere dovuto l’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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