Cassazione Penale, Sentenza n. 25254/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 496 c.p. (dichiarazioni mendaci sulla propria identità), lamentando: 1) violazione delle norme processuali per l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado e vizi nella notifica del decreto di citazione per l'appello (sostiene di non essere stato informato personalmente e che la notifica era stata effettuata al precedente domiciliatario); 2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'aumento di pena per recidiva e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo insufficiente la motivazione della Corte territoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato che l'omessa notifica dell'estratto contumaciale del primo grado possa ora essere fatta valere dal ricorrente: il decreto di citazione era stato notificato a mani proprie al ricorrente, il che dimostra la conoscenza del processo; inoltre la nullità per omessa notifica dell'avviso di deposito/estratto contumaciale è di regime intermedio e va eccepita tempestivamente in appello, cosa che qui non è avvenuta. Quanto all'estratto contumaciale di secondo grado, la situazione è stata già affrontata dal giudice dell'esecuzione con sospensione dell'esecuzione e rimessione in termini, e le eventuali eccezioni sono state esperite. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale circa la sussistenza della recidiva (collegamento tra precedenti e fattispecie, pericolosità sociale) e le ragioni per escludere le attenuanti generiche. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma del codice penale che disciplina il reato contestato (dichiarazioni mendaci sulla propria identità).
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso per cassazione, qui richiamato per delimitare le censure ammissibili.
art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Indica i casi in cui il giudice, verificata la regolarità delle notifiche, può procedere in assenza ritenendo che vi sia conoscenza dell'imputato; la decisione valorizza la certezza della conoscenza personale del procedimento.
art. 420-quater cod. proc. pen.
Prevede la notifica personale ad opera della polizia giudiziaria quando il giudice non sia certo della conoscenza della chiamata in giudizio; evidenzia il criterio dell'effettività della conoscenza.
art. 548, comma 2, cod. proc. pen.
Riguarda l'obbligo di notificazione dell'avviso di deposito della sentenza; l'omessa notifica integra una nullità di regime intermedio se non tempestivamente eccepita.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma sulla nullità del decreto di citazione in appello e delle conseguenze processuali quando non decorrono i termini per l'impugnazione in capo all'imputato.
Sentenza Corte Costituzionale n. 317/2009
Richiamata per il principio secondo cui la conoscenza effettiva del processo è requisito centrale per procedere in contumacia e per gli effetti sulla decorrenza dei termini d'impugnazione.
Massime di principio
- La notifica personale del decreto di citazione dimostra la conoscenza del processo e può impedire di ottenere la rinnovazione del giudizio per omissione di altre notifiche accessorie (es. estratto contumaciale), salvo che la nullità sia tempestivamente eccepita.
- L'omessa notifica dell'avviso di deposito o dell'estratto contumaciale costituisce una nullità di regime intermedio; se non viene rilevata e dedotta nel tempo utile (appello), il relativo vizio si perde.
- Se resta dubbia l'effettiva conoscenza dell'imputato, il giudice deve disporre la notifica personale ad opera della polizia giudiziaria (art. 420-quater c.p.p.); il sistema privilegia l'effettività della conoscenza rispetto a presunzioni formali.
- Le statuizioni sulla recidiva e sull'esclusione delle attenuanti devono essere motivate dal giudice con riferimento ai precedenti dell'imputato e al rapporto di questi con la fattispecie corrente: una motivazione che evidenzi la continuità della capacità criminale e la pericolosità sociale è sufficiente.
- Le eccezioni circa vizi di notifica possono essere oggetto di rimedio dal giudice dell'esecuzione (es. sospensione dell'esecuzione, rimessione in termini) ma tali rimedi non annullano automaticamente il giudizio di merito se le relative eccezioni non sono state assunte nei termini processuali previsti.
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