Cassazione Penale, Ordinanza n. 08801/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando gli effetti della sentenza d’appello che aveva mantenuto la condanna. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Torino aveva confermato la condanna di due imputati per violazione di domicilio commessa in concorso e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso in due episodi verificatisi in un comune della provincia di Torino. Gli imputati hanno proposto un unico ricorso per cassazione, con un solo motivo, censurando la graduazione della pena e il diniego dei benefici di legge. In particolare, lamentavano che la motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio fosse insufficiente e che la Corte territoriale avesse negato i benefici senza adeguata giustificazione. La Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la pena base era stata fissata prossima al minimo edittale e che l’aumento per continuazione era esiguo, sicché non era necessaria una motivazione analitica ulteriore; quanto ai benefici, la Corte di merito aveva correttamente valorizzato l’assenza di una prognosi favorevole e la mancata presa di distanza dal fatto da parte degli imputati.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del fatto contestato, richiamata come base della conferma di condanna per violazione di domicilio.
Richiamato per la continuazione, rilevante nella determinazione dell’aumento di pena per i più episodi.
Richiamato quale titolo del concorso di persone nel reato.
L’obbligo motivazionale sulla determinazione della pena è ritenuto assolto anche con motivazione sintetica quando la pena si collochi vicino ai minimi edittali.
Massime di principio
- Quando la pena base è determinata in misura prossima al minimo edittale e l’aumento per continuazione è contenuto, il giudice può assolvere l’obbligo di motivazione sulla commisurazione della pena con argomentazioni sintetiche, senza dover fornire una giustificazione analitica particolarmente estesa.
- Il richiamo alla congruità della pena, alla gravità del reato o alla personalità del reo può essere sufficiente a motivare la determinazione del trattamento sanzionatorio, purché la sanzione non si discosti sensibilmente dai minimi edittali.
- Il diniego dei benefici di legge è legittimamente motivato quando il giudice di merito evidenzi elementi ostativi quali l’assenza di una prognosi favorevole e la mancata presa di distanza degli imputati dal fatto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure investono la discrezionalità del giudice di merito sulla pena e sui benefici, senza evidenziare una reale violazione di legge o una motivazione mancante o meramente apparente.
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