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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22946/2020 del 21/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La banca contestava, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., che le decisioni di merito avessero pronunciato oltre il petitum (vizio di ultra/extra petizione): in primo luogo perché la parte attrice (Sasriv) aveva chiesto solo l'accertamento del proprio credito e la compensazione, non la condanna della banca alla restituzione; in secondo luogo perché la cognizione sarebbe stata estesa anche al conto 50283.20 (aperto dopo la chiusura del conto 7023) non oggetto di domanda. Inoltre la banca rilevava che alcune poste (in particolare lire 1.100.000.000 derivanti dall'incameramento di garanzia e lire 5.782.429 per rettifica interessi) erano state ritenute ripetibili nonostante il pagamento fosse stato effettuato da un terzo, con conseguente difetto di titolarità attiva in capo a Sasriv per l'azione di ripetizione/indebito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale nei limiti indicati: ha ritenuto che la condanna alla restituzione fosse stata decisa oltre i limiti della domanda e che l'appello della banca aveva tempestivamente censurato anche quella condanna, per cui la decisione d'appello risultava anch'essa affetta dal vizio di ultra/extra petizione; per tale capo la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata al giudice a quo per nuovo giudizio. La censura relativa all'estensione al conto 50283.20 non è stata accolta perché la Corte ha ritenuto che la valutazione della sostanziale unitarietà dei rapporti e del trasferimento del saldo sul conto d'appoggio fosse questione di fatto rimessa al giudice del merito. Quanto al secondo motivo principale (titolarità della ripetizione per somme versate da terzi) la questione è stata assorbita in ragione della cassazione del capo principale. Il ricorso incidentale di Sasriv è stato parzialmente accolto: la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse travisato il contenuto della domanda riconvenzionale della banca (la cui efficacia era stata chiesta condizionatamente all'accertamento dell'esistenza di un credito della banca, accertamento non avvenuto) e, su quel punto, ha cassato la decisione. Altri motivi di entrambe le parti sono stati dichiarati inammissibili o non esaminabili per natura di merito.

Norme richiamate

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti del petitum o della causa petendi; la violazione costituisce vizio procedurale rilevabile in cassazione (ultra/extra petizione).

  • art. 2003 cod. civ.

    Riferimento alla disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito/arricchimento: l'azione spettante a chi ha effettuato il pagamento, quindi la legittimazione attiva può mancare in capo al soggetto che non ha pagato.

  • art. 210 cod. proc. civ.

    Richiamato nella censura sulle valutazioni probatorie: la Corte osserva che la valutazione del merito circa l'esistenza della prova e l'apprezzamento delle prove spetta al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per vizi processuali.

  • art. 1421 cod. civ.

    Norma richiamata nel quadro delle nullità/annullabilità dei contratti (richiesta dai ricorrenti incidentali), collegata alle questioni sulla validità delle clausole contrattuali (c.m.s., anatocismo).

  • art. 1418 cod. civ.

    Richiamata in relazione alla nullità dei contratti per vizio e al conseguente effetto sulle posizioni debitorie/creditorie.

  • art. 2697 cod. civ.

    Regola della ripartizione dell'onere della prova: rimessa al giudice del merito l'apprezzamento se gli attori non abbiano assolto l'onere probatorio a loro carico.

  • art. 342 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla specificità dei motivi di appello: motivi generici o non sufficientemente specificati possono essere dichiarati inammissibili.

  • art. 345 cod. proc. civ.

    Richiamato con riferimento alla novità delle questioni in cassazione: questioni nuove non introdotte nei gradi precedenti possono essere inammissibili.

Massime di principio

  • Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda (divieto di ultra/extra petizione): se viene disposta una condanna non richiesta, la decisione è affetta da nullità suscettibile di cassazione.
  • L'appello investe anche della correzione di pronunce ultra/extra petitum: il giudice d'appello, se censurato su quel punto, non può implicitamente confermare un provvedimento che è oltre il petitum senza incorrere nello stesso vizio.
  • Le questioni relative alla titolarità dell'azione di ripetizione o di indebito (cioè chi ha effettivamente pagato e dunque chi può agire) sono rilevanti e se il pagamento è stato effettuato da un terzo l'azione compete a quest'ultimo, non automaticamente al soggetto che risulta avere beneficiato della somma.
  • La qualificazione della natura dei rapporti bancari (es. unitarietà di più conti rispetto al rapporto correntizio) è in gran parte questione di fatto e spetta al giudice di merito; la Cassazione non sostituisce la valutazione discrezionale del merito salvo vizi processuali o travisamento degli atti.
  • Le domande riconvenzionali proposte condizionatamente vanno interpretate e decise nel rispetto della condizione posta: non è ammissibile accogliere una domanda riconvenzionale quando la condizione che ne costituisce il presupposto materiale è risultata negata dal giudice.
  • Le censure che mirano a rivedere l'apprezzamento delle prove (onere della prova, valutazione CTU, illegibilità documenti) sono, di regola, inammissibili in cassazione e vanno trattate in sede di merito, salvo vizi procedurali evidenti.
  • Motivi di doglianza non specifici o che introducono questioni nuove in cassazione possono essere dichiarati inammissibili ai sensi degli artt. 342 e 345 c.p.c.: occorre formulare censure chiare, specifiche e coerenti con il contenuto delle domande e delle eccezioni precedenti.

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