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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39506/2023 del 28/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gallone ha impugnato l'ordinanza del GIP del 3/2/2023 che aveva rigettato la sua opposizione avverso l'ordinanza del 23/4/2022: chiedeva la restituzione di una somma di €85.000 sequestrata a nome di Girolamo Montella ma ritenuta da Gallone di sua proprietà. Denuncia incompetenza funzionale del GIP che decise e carenza/contraddittorietà di motivazione, sostenendo che la somma era estranea all'attività di spaccio e che la sentenza a suo favore (restituzione di altri beni) dovrebbe implicare la restituzione anche di quella somma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la competenza del GIP che aveva disposto la confisca nella sentenza di patteggiamento a carico di Montella e ha osservato che la confisca è divenuta definitiva. Ha escluso carenze motivazionali dell'ordinanza impugnata: le ragioni della confisca erano già adeguatamente motivate nella sentenza di condanna di Montella; il ricorrente non ha indicato elementi specifici contenuti negli atti del procedimento di Montella che avrebbero potuto modificare il giudizio. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; Gallone è condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod.proc.pen.

    Norma sulle censure in cassazione: la Corte ha ritenuto inammissibili le censure perché manifestamente infondate, valutando sia questioni di competenza sia motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 665 cod. proc. pen.

    Regola la procedura per la revoca di sequestro e confisca e la competenza del giudice dell'esecuzione; applicata per affermare la competenza del giudice che ha emesso la sentenza di confisca.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norme collegate sulla restituzione dei beni sequestrati; richiamata tra le norme processuali pertinenti alla richiesta di revoca/restituzione.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma sul giudice competente per il giudizio abbreviato/attività connesse; richiamata nei motivi ma non determinante per modificare la competenza sulla confisca già decisa in altro procedimento.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato; la Corte osserva che la pertinenza dei beni al reato può sussistere anche se i beni appartenevano formalmente a terzi, quando usati nella commissione del reato.

  • Giurisprudenza della Cassazione (precedente)

    Sez. 3, n. 50363 del 29/10/2019, Rv. 277940

    Principio secondo cui l'istanza di restituzione di terzo relativa a bene già confiscato con sentenza irrevocabile deve essere proposta al giudice dell'esecuzione che ha emesso la confisca.

  • Sentenza Corte Costituzionale

    Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione all'irrogazione di ammenda/cassa delle ammende; utilizzata per valutare l'applicabilità della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Se una somma o un bene è stato confiscato con sentenza irrevocabile in un procedimento contro un determinato imputato, la domanda di revoca o restituzione va proposta al giudice dell'esecuzione che ha adottato la confisca (non ad altri giudici che hanno trattato procedimenti diversi).
  • La confisca definitivamente pronunciata non può essere rimessa in discussione dal giudice dell'esecuzione con valutazioni meramente incidentali: il terzo che reclama la proprietà deve proporre le azioni e le impugnazioni nei termini e davanti all'autorità competente.
  • Il terzo che richiede la restituzione ha l'onere di indicare e provare elementi specifici e pertinenti che possano incidere sulla decisione di confisca (prova della lecita provenienza del denaro e dell'assenza di comportamenti colposi). Generalità e affermazioni non supportate non sono sufficienti.
  • La diversa decisione su beni sequestrati in procedimenti distinti non comporta automaticamente contrasto tra pronunce: occorre verificare quali beni siano stati effettivamente oggetto di valutazione e confisca in ciascun procedimento.
  • Le dichiarazioni dell'imputato che sostiene di aver detenuto beni per conto di terzi non impediscono di per sé la confisca se il giudice, valutando complessivamente gli elementi, ritiene la pertinenza dei beni al reato.

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