Cassazione Penale, Sentenza n. 11965/2024 del 21/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello sostenendo che la motivazione era nulla perché la parte motivazionale riferiva i fatti e l'imputato di un altro procedimento (violazione art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 546, lett. e), c.p.p.). In appello era inoltre stata dedotta la mancanza della querela, che rende improcedibile il reato di furto aggravato.
La decisione
La Corte ha rilevato che, sebbene il dispositivo sia stato pronunciato correttamente nei confronti del ricorrente, la motivazione scritta faceva riferimento a un'altra imputata. La Corte territoriale ha poi corretto il provvedimento con ordinanza del 6 ottobre 2023 in contraddittorio con il difensore che non ha eccepito. Tuttavia la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché dagli atti non risulta la querela: alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022 (art. 624 c.p.), il delitto di furto è procedibile solo a querela, e in mancanza della condizione di procedibilità l'azione penale non può proseguire.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazioni delle norme sul procedimento o alla mancanza di motivazione; il ricorrente ha invocato tali lettere per censurare la motivazione della sentenza d'appello.
art. 546, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alle regole sulla motivazione della sentenza; l'eccezione era che la motivazione era inesistente o riferita ad altro processo.
art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen.
Norma che disciplina le aggravanti/elementi del reato (qui richiamata nel contesto dell'improcedibilità per carenza della querela relativa al furto aggravato); la Corte ha rilevato che l'assenza della querela impedisce la prosecuzione dell'azione penale.
art. 624 cod. pen. (modificato dal d.lgs. n.150/2022)
Dopo le modifiche normative il delitto di furto è soggetto a condizione di procedibilità (querela). La Corte ha ritenuto che, non essendo la querela agli atti, sussista il difetto della condizione di procedibilità e ciò impone l'annullamento della sentenza senza rinvio.
Massime di principio
- La nullità o l'incongruenza tra dispositivo e motivazione (es. motivazione riferita a diverso imputato) può essere sanata dalla stessa Corte territoriale mediante correzione formale dell'atto, soprattutto se effettuata in contraddittorio col difensore.
- La mancanza di una condizione di procedibilità obbligatoria (es. querela quando prevista dalla legge) è un vizio strutturale che impedisce la prosecuzione dell'azione penale e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna.
- La correzione di un vizio formale da parte del giudice di merito non esclude l'esame, da parte della suprema Corte, della sussistenza di vizi sostanziali o delle condizioni di procedibilità; la remissione in termini o il silenzio del difensore alla correzione non supplisce l'assenza di fatti costitutivi della procedibilità.
- In ipotesi di reati la cui procedibilità è stata recentemente modificata da interventi legislativi (es. d.lgs. n.150/2022), è essenziale verificare la presenza nei verbali e negli atti della querela o di altra condizione richiesta, perché la sua assenza può determinare l'estinzione del procedimento per improcedibilità.
- Distinguere sempre tra vizio formale (sanabile) e vizio sostanziale o condizione di procedibilità (insanabile): il primo può essere corretto; il secondo porta, di regola, all'annullamento senza rinvio.
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