Cassazione Penale, Ordinanza n. 40621/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, rideterminando la pena sulla base di un accordo concordato in appello. Gli imputati ricorrevano per cassazione: due censuravano violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio; uno lamentava carenza di motivazione e mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; uno deduceva vizio di motivazione sulla recidiva e sulla pena; uno contestava la motivazione e l'applicazione della continuazione tra i fatti. La Corte rileva che tutti i motivi investono aspetti già coperti dall'accordo sulla pena e, quindi, non consentiti in sede di legittimità, salvo il limite dell'illegalità della pena, non dedotta in concreto.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili tutti i ricorsi. Richiama il principio secondo cui, quando il procedimento è definito con concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., l'accordo sulla pena preclude la possibilità di rimettere in discussione in cassazione le questioni rinunciate dalle parti, anche quelle rilevabili d'ufficio, e in particolare la misura della pena liberamente concordata, salvo il caso di illegalità della stessa. Conseguentemente, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
reato associativo in materia di stupefacenti posto a base della condanna oggetto di appello e ricorso
invocato dal ricorrente per la verifica delle cause di proscioglimento, ma la censura è ritenuta non consentita nel quadro del concordato in appello
procedimento definito con concordato in appello, nel quale l'accordo sulla pena e sulle questioni rinunciate limita la cognizione del giudice e preclude la riproposizione delle relative doglianze in cassazione
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura, de plano, con trattazione camerale non partecipata
richiamata come fonte dell'introduzione dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, la definizione del processo sulla base dell'accordo tra le parti comporta una rinuncia alle questioni oggetto dell'intesa e preclude la loro riproposizione in cassazione, anche se si tratta di profili rilevabili d'ufficio.
- La preclusione investe non solo il giudizio di secondo grado, ma l'intero sviluppo processuale successivo, salvo che venga dedotta l'illegalità della pena.
- L'imputato non può contestare in cassazione la misura della pena liberamente concordata con il pubblico ministero e ritenuta congrua dal giudice d'appello, quando l'accordo sia intervenuto all'esito di un pieno accertamento di responsabilità in primo grado e la responsabilità non sia più oggetto di contestazione.
- Quando il ricorso è proposto contro una sentenza definita con concordato in appello per motivi non consentiti, la Corte può dichiararne l'inammissibilità senza formalità di procedura, con trattazione camerale non partecipata.
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