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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23055/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento di prestazioni socio-sanitarie rese da una fondazione nell'ambito del progetto S.A.I.D. (Sistema di Assistenza Integrata per Disabili). In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda della fondazione e condannato l'azienda sanitaria al pagamento di oltre 3,1 milioni di euro, oltre interessi, per le prestazioni eseguite tra gennaio 2010 e giugno 2012 nei limiti della quota a carico del Fondo Sanitario Regionale. In appello l'azienda sanitaria aveva ottenuto la riforma della decisione e il rigetto della domanda. La fondazione ricorre per cassazione con tre motivi: (1) denuncia la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.; (2) deduce la violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che in appello l'azienda sanitaria avrebbe introdotto una nuova eccezione, mascherando come mera difesa una contestazione nuova sulla caducazione del titolo contrattuale e sulla perdita di efficacia del protocollo; (3) lamenta la violazione delle norme sull'interpretazione e sull'efficacia dei contratti, sostenendo che il protocollo del 19 maggio 2000 con l'azienda sanitaria fosse autonomo e ancora efficace nel periodo controverso, non potendo essere automaticamente caducato dalle delibere regionali e dovendo, comunque, risultare disdettato o risolto secondo le clausole negoziali, cosa che non era avvenuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza d'appello conteneva una motivazione, sia pure sintetica, sufficiente a spiegare il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello. Ha respinto il secondo motivo affermando che la contestazione dell'azienda sanitaria riguardava la titolarità passiva del rapporto obbligatorio e, come tale, costituiva mera difesa proponibile in ogni stato e grado del giudizio e rilevabile d'ufficio se risultante dagli atti. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché volto in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del contenuto e della portata dei protocolli d'intesa, materia riservata al giudice di merito e non riesaminabile in cassazione se non nei limiti del rispetto dei canoni ermeneutici, qui non specificamente e adeguatamente censurati. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702 bis c.p.c.

    richiamato come rito sommario speciale all'esito del quale il tribunale aveva pronunciato l'ordinanza di condanna

  • art. 342 c.p.c.

    l'appello era stato ritenuto specificamente motivato; la censura di inammissibilità per difetto di specificità è stata respinta

  • art. 345 c.p.c.

    la contestazione della titolarità passiva del rapporto è stata qualificata come mera difesa, quindi proponibile anche in appello

  • art. 702 quater c.p.c.

    la produzione documentale nuova è stata giudicata inammissibile perché non giustificata e non indispensabile

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione alla dedotta nullità per motivazione apparente

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta nullità per motivazione apparente

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta nullità per motivazione apparente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione al requisito di motivazione della sentenza

  • art. 1362 c.c.

    invocato per censurare l'interpretazione del protocollo; la Corte ha rilevato l'inammissibilità della critica perché diretta a una rivalutazione del fatto

  • art. 1363 c.c.

    invocato per censurare l'interpretazione complessiva del contratto; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile

  • art. 1372 c.c.

    invocato per sostenere che il contratto non poteva cessare se non nei casi previsti dalla legge o dal contratto

  • art. 1373 c.c.

    invocato per sostenere che l'eventuale recesso avrebbe richiesto il procedimento contrattualmente previsto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che i fatti estintivi integrerebbero eccezione in senso stretto; la Corte ha però qualificato la contestazione come mera difesa

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115

    richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115

    richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • D.lgs. n. 231/2002

    richiamato in relazione agli interessi riconosciuti in primo grado sulle somme richieste

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la contestazione della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in causa costituisce, di regola, mera difesa: può essere proposta in ogni fase del processo ed è rilevabile d'ufficio se emerge dagli atti, non integrando necessariamente eccezione nuova vietata dall'art. 345 c.p.c.
  • La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione, pur esistente graficamente, non consenta di comprendere la ratio decidendi; una motivazione sintetica è sufficiente se rende percepibile il percorso logico seguito dal giudice.
  • In sede di legittimità, la censura sull'interpretazione del contratto è ammissibile solo se denuncia la violazione dei canoni legali di ermeneutica in modo specifico e autosufficiente; non è consentito chiedere alla Cassazione una nuova valutazione del contenuto negoziale o una diversa ricostruzione della volontà delle parti.
  • Quando una clausola o un assetto negoziale siano suscettibili di più letture, la parte che contesta l'interpretazione seguita dal giudice di merito non può limitarsi a proporne una alternativa: deve dimostrare la violazione dei canoni legali di interpretazione e l'illogicità della motivazione.
  • La produzione documentale in appello nel rito sommario è ammessa solo se la parte dimostra l'impossibilità di produrla prima e l'indispensabilità del documento ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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