Cassazione Penale, Sentenza n. 33301/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. avverso la sentenza n. 11121/2021 irrevocabile dal 19/12/2021. Il ricorrente ha articolato due censure: 1) violazione delle norme sulla traduzione del detenuto e sulla celebrazione dell'udienza in sua assenza (artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p., art. 127 c.p.p.), sostenendo che la polizia penitenziaria lo aveva effettivamente tradotto con lieve ritardo e che quindi la Corte non avrebbe dovuto procedere in sua assenza; 2) mancata conoscenza del processo e incolpevole ignoranza della celebrazione, per carenza di rapporto effettivo col difensore indicato, contestando la qualificazione della nomina come fiduciaria piuttosto che d'ufficio e deducendo l'applicabilità degli indici di conoscenza di cui all'art. 420-bis c.p.p. alla luce delle modifiche normative, facendo valere che non ha mai preso parte ad udienze né a atti difensivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sulla prima censura è stato rilevato che non risulta agli atti alcuna richiesta di traduzione da parte del prevenuto per l'udienza del 27/02/2023, pertanto non può ritenersi violata la normativa sulla traduzione. Sulla seconda censura è stato confermato che la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio costituisce un indice di conoscenza del processo che legittima la celebrazione in assenza, salvo che il condannato alleghi circostanze di fatto precise che dimostrino una incolpevole ignoranza. Il ricorrente non ha fornito elementi idonei a tale prova; anzi la mancata reperibilità e la mancata comunicazione con il difensore sono state ritenute indici di colpevole disinteresse o di sottrazione volontaria alla conoscenza del processo. Conseguentemente il rimedio ex art. 629-bis non è stato riconosciuto. Il ricorrente è stato condannato alle spese di procedimento.
Norme richiamate
Norma che disciplina la rescissione del giudicato per incolpevole ignoranza della celebrazione del processo; richiede che il ricorrente dimostri in modo concreto e preciso l'incolpevole mancata conoscenza del processo per ottenere lo strumento riparatorio.
Prevede indici di conoscenza del processo (es. nomina difensore, elezione di domicilio). La Corte ha interpretato tali indici come sovente idonei a escludere la necessità della notificazione personale, salvo che il condannato dimostri circostanze concrete che provino la sua incolpevole ignoranza.
artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p.
Norme relative all'obbligo di traduzione del detenuto e alla presenza dell'imputato; la Corte ha rilevato che l'assenza di documentazione formale di una richiesta di traduzione impedisce di ritenere violato il diritto del detenuto alla presenza.
Regola lo svolgimento del procedimento in assenza dell'imputato; richiede condizioni e garanzie che, nella fattispecie, sono state ritenute rispettate dato l'indice di conoscenza rappresentato dalla nomina e dall'elezione di domicilio del difensore.
Norma penale relativa al reato per cui il ricorrente era stato condannato; citata come riferimento all'oggetto della sentenza impugnata.
Norma penale relativa al secondo reato per cui il ricorrente era stato condannato; citata come riferimento all'oggetto della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso di lui costituiscono un forte indice di conoscenza del procedimento; chi agisce per ottenere la rescissione del giudicato deve allegare fatti precisi che provino l'incolpevole ignoranza, non vaghe affermazioni.
- La mera affermazione di non avere avuto rapporti col difensore domiciliatario non è di per sé sufficiente a dimostrare incolpevole ignoranza se dagli atti risulta l'elezione di domicilio presso quel difensore; l'onere di informarsi in tal caso grava sull'imputato.
- Se il detenuto intende presenziare a un'udienza deve far pervenire alla competente autorità, tramite i canali previsti (ufficio matricola del carcere, istanza formale), la richiesta di traduzione e conservarne prova documentale, poiché l'assenza di tale documentazione pregiudica la possibilità di contestare la celebrazione in sua assenza.
- Per far valere la rescissione ex art. 629-bis occorre un'attenta e puntuale ricostruzione dei fatti che dimostrino la mancata conoscenza del processo e l'assenza di colpa; indici contrari come la mancata reperibilità o la mancata comunicazione con il difensore possono essere interpretati dal giudice come colpevole disinteresse o sottrazione volontaria.
- In caso di rinuncia del difensore occorre verificare le modalità e i tempi della comunicazione al cliente e all'autorità giudiziaria: la tempestiva e documentata comunicazione può essere decisiva per provare l'assenza di conoscenza del processo.
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