Cassazione Penale, Ordinanza n. 15236/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una contestazione per truffa consumata: secondo la ricostruzione accolta nei precedenti gradi, uno dei soggetti avrebbe fornito alla persona offesa credenziali PostePay e codice fiscale riferibili all'altra imputata, ottenendo l'accredito di una somma poi prelevata; l'altro avrebbe utilizzato un nominativo falso e una carta PostePay intestata a terzi, ricevendo il corrispettivo e poi rendendosi irreperibile. In cassazione, la prima ricorrente ha dedotto l'illogicità della motivazione sulla responsabilità, valorizzando una supposta denuncia orale di smarrimento e il blocco della carta, nonché ha censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche. Il secondo ricorrente ha a sua volta contestato la motivazione sulla responsabilità per mancanza di artifici e raggiri, sostenendo la genericità/inesistenza della condotta fraudolenta. La Corte ha ritenuto i motivi, in larga parte, meri reiterativi delle doglianze di appello e privi di specificità, nonché infondati nel merito perché la sentenza impugnata aveva individuato plurimi elementi sintomatici della truffa e aveva motivato adeguatamente sul diniego dell'art. 131-bis e delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto, per la prima ricorrente, che le censure sulla motivazione di responsabilità riproponessero questioni già disattese in appello e che la dedotta denuncia di smarrimento fosse non decisiva, poiché la partecipazione al proposito criminoso risultava dai dati identificativi forniti alla persona offesa. Ha inoltre escluso la fondatezza della doglianza sull'art. 131-bis c.p., valorizzando l'entità non lieve del profitto e le modalità non elementari della condotta, e ha giudicato manifestamente infondata la censura sulle attenuanti generiche. Quanto al secondo ricorrente, la Corte ha ritenuto generica la doglianza sulla responsabilità e comunque corretta la ricostruzione degli artifici e raggiri operata dalla Corte d'appello. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ribadisce che la responsabilità per truffa può fondarsi su una pluralità di condotte fraudolente, come l'uso di identità o strumenti di pagamento riferibili ad altri e la successiva irreperibilità dopo l'incasso del profitto.
La speciale causa di non punibilità è esclusa quando il profitto non è lieve e le modalità della condotta risultano non elementari e indicatrici di una certa abitualità del comportamento.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, desunta dal difetto di correlazione con le ragioni della decisione impugnata e dalla mera riproposizione di doglianze già esaminate, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una critica meramente riproduttiva delle doglianze già formulate in appello: il motivo deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La denuncia di smarrimento o altre giustificazioni successive alla consumazione del profitto non sono decisive quando la sentenza di merito abbia già individuato elementi oggettivi e soggettivi univoci di partecipazione al disegno fraudolento.
- Ai fini della truffa, gli artifici e raggiri possono essere desunti da una pluralità di condotte convergenti, anche consistenti nell'uso di dati identificativi falsi o di strumenti di pagamento intestati ad altri, seguiti dall'incasso e dall'irreperibilità dell'agente.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il profitto sia non lieve e la condotta presenti una modalità esecutiva non elementare e sintomatica di una maggiore offensività.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato se il giudice valorizza gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare singolarmente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli allegati dalla difesa.
Come è indicizzato
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