Ordinanza n. 1369/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 3433/2022 di questa Sezione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune e del Commissario ad acta nell’esecuzione della determinazione commissariale del 27 marzo 2026 adottata in attuazione delle sentenze n. 3433/2022 e n. 1787/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto reclamo nell’ambito del giudizio di ottemperanza, deducendo la perdurante inadempienza del Comune e l’inerzia del Commissario ad acta nell’esecuzione del giudicato relativo alla restituzione o acquisizione sanante dei suoli occupati illegittimamente e al pagamento delle somme dovute. Hanno chiesto di ordinare al Commissario di dare esecuzione alla propria determinazione del 27 marzo 2026, di riconoscere interessi sulle somme determinate, in subordine di applicare una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e di condannare il Comune alle spese. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità delle domande relative agli interessi e all’astreinte e la necessità di una dilazione dei pagamenti, prospettando un piano rateale triennale in ragione delle difficoltà finanziarie e degli equilibri di bilancio. Nessuna parte ha impugnato la determinazione commissariale del 27 marzo 2026, che aveva già previsto il pagamento o deposito delle somme entro trenta giorni, la successiva trascrizione e volturazione e, in caso di inerzia, l’intervento sostitutivo del Commissario.
La decisione
Il Tribunale ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che il reclamo riguardava l’inerzia nell’esecuzione del giudicato e non la quantificazione dell’indennizzo ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, ormai cristallizzata nella determinazione commissariale. Ha dichiarato inammissibili le domande relative agli interessi ulteriori e alla penalità di mora, poiché non proposte nel giudizio di ottemperanza originario, non oggetto della sentenza n. 1787/2023 e concernenti pretese ulteriori, sopravvenute, da far valere mediante autonoma azione. Quanto all’astreinte, il Collegio ha comunque ritenuto che le concrete condizioni finanziarie del Comune e la ridotta popolazione residente costituissero ragioni ostative alla sua applicazione, alla luce dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Ha invece ritenuto ammissibile la domanda volta a reagire all’inerzia del Commissario ad acta. Poiché la determinazione del 27 marzo 2026 non era stata impugnata e conteneva già puntuali prescrizioni sul pagamento o deposito delle somme, sulla trascrizione e volturazione e sull’intervento sostitutivo, il giudice ha disposto che il Commissario ad acta vi desse immediata esecuzione, sostituendosi al Comune, senza modificare il piano e i termini già stabiliti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
"di tutte le questioni relative all’ottemperanza"; "possono essere contestati sia gli atti del commissario nominato, sia anche ... l’eventuale inerzia dello stesso"
Il giudice dell’ottemperanza può conoscere anche del reclamo contro l’inerzia del Commissario ad acta nell’adozione degli atti necessari a rendere effettivo il giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione può essere esclusa quando sussistano ragioni ostative, comprese le difficoltà di adempimento connesse a vincoli di bilancio e alla rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.
art. 42-bis, comma 1, d.P.R. 327/2001
La determinazione commissariale ha disposto l’acquisizione sanante degli immobili al patrimonio indisponibile del Comune e ha quantificato le somme dovute ai proprietari.
art. 42-bis, comma 4, d.P.R. 327/2001
Il passaggio della proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute o del loro deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato.
La sentenza originaria aveva previsto la liquidazione del risarcimento secondo criteri generali, mediante accordo tra le parti.
La richiesta di applicazione del tasso speciale sugli interessi è stata ritenuta una pretesa ulteriore, non deducibile per la prima volta nell’incidente di esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, le domande relative a pretese ulteriori, non comprese nel giudicato e non oggetto della sentenza da eseguire, non possono essere introdotte per la prima volta mediante reclamo contro l’inerzia nell’esecuzione; esse devono essere proposte con autonoma azione davanti al giudice competente.
- Il reclamo nell’ambito dell’ottemperanza può contestare non solo gli atti del Commissario ad acta, ma anche la sua inerzia nell’adozione degli atti necessari ad assicurare l’effettività del giudicato.
- Quando una determinazione del Commissario ad acta abbia già disciplinato puntualmente modalità, termini e conseguenze dell’adempimento e non sia stata impugnata, il giudice dell’ottemperanza non può modificarne il contenuto, ma deve ordinarne l’esecuzione, anche mediante sostituzione del Commissario all’amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è automatica: il giudice dell’ottemperanza deve valutare le ragioni ostative, comprese la concreta situazione finanziaria dell’ente, i vincoli di bilancio e la rilevanza dei servizi pubblici coinvolti, potendo escludere l’astreinte o mitigarne l’importo.
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