Cassazione Civile, Ordinanza n. 28148/2023 del 06/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società aveva ceduto, nell’ambito di un’operazione più ampia collegata a un progetto immobiliare, una partecipazione azionaria in due momenti: una prima cessione del 70% e una successiva cessione del residuo 30% esercitata in opzione. Dopo il fallimento della società acquirente, la cedente aveva chiesto l’ammissione al passivo per il prezzo non pagato della seconda cessione, invocando il privilegio e gli interessi legali. Il giudice delegato e poi il tribunale avevano escluso il credito ritenendo nullo l’intero assetto negoziale per violazione dell’art. 2358 c.c., cioè per assistenza finanziaria della società emittente/acquirente in favore dell’acquisto delle proprie azioni, valorizzando il collegamento tra preliminare, finanziamento e appalto. In cassazione la ricorrente ha censurato: la violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere ritenuto non contestato il pagamento degli acconti dell’appalto; l’omesso esame di fatti decisivi che avrebbero dimostrato la genuinità dell’appalto e l’assenza di assistenza finanziaria; la falsa applicazione dell’art. 2358 c.c. per l’interpretazione ampia del divieto, che secondo la ricorrente non potrebbe estendersi agli acconti di un appalto; la violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. in tema di prova e presunzioni; la violazione degli artt. 1362, 1363, 1418, 1419 e 2358 c.c. per avere il tribunale travolto anche la seconda cessione pur ammettendone l’autonomia rispetto agli acconti; e infine la violazione degli artt. 2358, 1418 e 1419 c.c. per avere esteso la nullità anche all’acquisto delle azioni, anziché al solo finanziamento. La Corte ha ritenuto fondati i motivi dal secondo al quarto, ha rigettato il sesto e ha assorbito i restanti, cassando il decreto impugnato con rinvio al tribunale in diversa composizione, perché il giudice di merito non aveva adeguatamente dimostrato il collegamento funzionale tra il finanziamento vietato e la specifica compravendita del 30% azionario oggetto di insinuazione, confondendo l’eventuale nesso relativo alla prima cessione del 70% con quella successiva e non spiegando perché gli elementi valorizzati bastassero a sorreggere la nullità dell’intera operazione, in particolare della seconda vendita.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso: ha cassato il decreto del tribunale di Mantova e ha rinviato al medesimo tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame. Ha affermato in diritto che l’art. 2358 c.c., nel testo vigente, consente l’assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie solo se ricorrono le condizioni e il procedimento previsti dalla legge; in difetto, l’operazione è nulla ex art. 1418 c.c. nel suo complesso e la nullità può estendersi anche all’acquisto delle azioni quando sia provato il collegamento funzionale tra finanziamento e acquisto. Tuttavia, nel caso concreto, la motivazione del tribunale era carente perché non aveva dimostrato in modo logicamente adeguato che il finanziamento e l’appalto fossero strumenti dell’acquisto specificamente dedotto in giudizio, ossia della seconda cessione del 30%, e non della prima cessione del 70% avvenuta in precedenza. Il tribunale dovrà quindi riesaminare la vicenda attenendosi ai principi enunciati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il principio di non contestazione non può essere applicato in modo da esonerare dalla prova fatti non effettivamente non contestati, specie nei confronti di un terzo rispetto al rapporto da cui quei fatti derivano
"la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni"
nel testo vigente il divieto di assistenza finanziaria resta regola generale, derogabile solo entro le condizioni e il procedimento fissati dalla legge; in mancanza di tali condizioni l’operazione è vietata e nulla
ha recepito la direttiva 2006/68/CE, che ha consentito l’assistenza finanziaria solo subordinandola a specifiche garanzie a tutela di soci, terzi e creditori
Direttiva 2006/68/CE del 6 settembre 2006
ammette l’assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie solo entro limiti e garanzie predeterminate
l’onere di provare il collegamento funzionale tra finanziamento vietato e acquisto delle azioni grava su chi intende far valere la nullità dell’operazione
gli indici presuntivi possono rilevare per dimostrare il collegamento funzionale, ma devono essere gravi, precisi e concordanti e logicamente giustificati
invocato in relazione alla corretta interpretazione dei contratti collegati e della loro funzione economica
invocato per la lettura complessiva del regolamento negoziale collegato
la violazione di norme imperative di tutela di interessi generali comporta nullità dell’operazione in assenza di diversa disposizione di legge
richiamato per la propagazione della nullità e per il rapporto tra nullità parziale e nullità dell’intera operazione
Massime di principio
- L’art. 2358 c.c. consente l’assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie solo se sono rispettate le condizioni legali di autorizzazione assembleare, relazione degli amministratori, deposito della relazione e limiti patrimoniali; altrimenti opera il divieto e l’operazione è nulla.
- La nullità derivante dalla violazione dell’art. 2358 c.c. non riguarda necessariamente solo il finanziamento, ma può estendersi anche al contratto di acquisto delle azioni quando tra i due atti sia provato un collegamento funzionale, cioè una reciproca interdipendenza teleologica.
- Il collegamento funzionale non può essere affermato in astratto sull’intera operazione programmata, ma deve essere verificato rispetto alla specifica operazione di acquisto dedotta in giudizio e ai concreti flussi finanziari che l’avrebbero resa possibile.
- La prova del collegamento funzionale può essere fornita anche per presunzioni, ma il giudice deve indicare in modo coerente e completo gli elementi fattuali che dimostrano che il finanziamento è stato preordinato all’acquisto delle azioni proprie.
- Quando il giudice di merito fonda la nullità su una presunta assistenza finanziaria, deve spiegare perché gli elementi valorizzati siano riferibili proprio alla cessione oggetto della domanda e non ad altra cessione o ad altro segmento dell’operazione complessiva.
- La mera presenza in un unico preliminare di più cessioni di partecipazioni non basta, da sola, a dimostrare che ciascuna cessione sia stata sostenuta da un finanziamento vietato; occorre accertare il nesso specifico tra la provvista e l’acquisto contestato.
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