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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38061/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. In particolare ha contestato il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di lieve entità ex art. 62, comma 1, n. 4, c.p. e ha censurato la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della destrezza ex art. 625, n. 4, c.p., sostenendo in sostanza l'insussistenza di tale aggravante e la minore offensività del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo riproduceva sostanzialmente le doglianze già svolte in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse motivato in modo logico e puntuale sia sul mancato riconoscimento del danno di speciale tenuità, valorizzando l'entità del denaro sottratto e la presenza di documenti nel portafoglio, sia sulla configurabilità dell'aggravante della destrezza, evidenziando che la persona offesa teneva la borsa a tracolla e che la sottrazione era avvenuta grazie alla particolare abilità dell'agente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice del furto contestato e confermato nei gradi di merito.

  • art. 625, n. 4, c.p.

    Richiamato quale circostanza aggravante della destrezza, ritenuta sussistente in fatto dalla Corte territoriale.

  • art. 62, comma 1, n. 4, c.p.

    Richiamato quale attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, esclusa nei giudizi di merito per l'entità del denaro e dei documenti sottratti.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Indicato come parametro del dedotto vizio di motivazione, ritenuto tuttavia non fondato poiché il ricorso si limitava a reiterare censure già respinte in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Implicitamente applicato per la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità, con pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse censure già formulate in appello e già motivatamente disattese, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo meramente assertivo o generico: il ricorso deve individuare specifiche carenze, illogicità o contraddizioni della decisione di merito.
  • In tema di furto, l'aggravante della destrezza è configurabile quando l'agente approfitta di una modalità di azione idonea a eludere la vigilanza della vittima, così da consentire la sottrazione senza che questa se ne avveda.
  • L'attenuante del danno di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva dell'offesa patrimoniale, comprensiva non solo del valore del denaro sottratto ma anche degli ulteriori beni asportati o compromessi.
  • Nel giudizio di legittimità, la motivazione della sentenza di merito è censurabile solo se effettivamente mancante, manifestamente illogica o incoerente, non quando il ricorso si risolva in una mera rilettura del fatto.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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