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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12382/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la sua istanza volta a ottenere il riconoscimento di quanto previsto dall'art. 58-ter ord. pen. e, conseguentemente, l'accesso a misure alternative (semilibertà, lavoro esterno). Ha sostenuto che la domanda era volta ad accertare l'inesigibilità della collaborazione con la giustizia (non a dichiarare l'esistenza di una collaborazione), evidenziando di aver svolto attività di informatore per la polizia che avrebbe impedito ulteriori reati e provato resipiscenza; inoltre ha dedotto che gli allegati avrebbero dimostrato i presupposti per i benefici e che l'inadempimento di obbligazioni pecuniarie dipendeva da impossibilità economica.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'istanza presentata, pur intitolata ex art. 58-ter, conteneva nella sostanza elementi che manifestavano una concreta attività di informatore e quindi non forniva indicazioni sufficienti sull'impossibilità o sull'irrilevanza della collaborazione (requisiti necessari per accertare l'inesigibilità). In assenza di allegazioni che dimostrassero che indagini e processi avessero già completamente chiarito fatti e responsabilità, l'istanza non poteva ottenere la valutazione richiesta. Inoltre la Corte ha confermato il principio di giurisprudenza secondo cui l'attività di informatore confidenziale non è equiparabile alla collaborazione di giustizia processuale richiesta per rimuovere l'ostatività ai benefici; pertanto gli altri motivi, non pertinenti all'oggetto dell'istanza (es.: comportamento carcerario, obbligazioni pecuniarie), sono stati ritenuti inammissibili per difetto di conferenza. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 58-ter ord. pen.

    "i limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell'articolo 21, del comma 4 dell'articolo 30 ter e del comma 2 dell'articolo 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4 bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati"

    La norma esonera dall'applicazione di alcuni limiti penali chi, anche dopo la condanna, ha concretamente contribuito a impedire ulteriori delitti o ha fornito elementi decisivi; la Corte interpreta che l'art.58-ter richiede una collaborazione con carattere di collaborazione giudiziaria/decisiva e non si applica alla mera attività confidenziale di informatore.

  • art. 4-bis ord. pen.

    Individua i delitti ostativi all'accesso ai benefici penitenziari; per superare l'ostatività la giurisprudenza richiede collaborazione rilevante con l'autorità giudiziaria, non solo confidenziale con le forze di polizia.

  • Sez. 1, n. 58075 del 26/10/2017 (P.G. in proc. Cagnazzo)

    Giurisprudenza di legittimità che richiede che l'istanza ex art.58-ter contenga, almeno nelle linee generali, elementi specifici circa l'impossibilità o l'irrilevanza della collaborazione, per poter valutare l'inesigibilità.

  • Sez. 1, Sentenza n. 45593 del 30/11/2010 (D'Agata)

    Stabilisce che il permesso premio e altri benefici non possono essere concessi a chi ha collaborato con la polizia in via confidenziale senza fornire collaborazione processuale all'autorità giudiziaria.

  • Sez. 1, n. 43659 del 18/10/2007 (Miraglia)

    Conferma il principio secondo cui la collaborazione confidenziale non è equiparabile alla collaborazione giudiziaria necessaria per rimuovere l'ostatività ai benefici.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Distinguere nettamente l'attività di informatore (cooperazione confidenziale con le forze di polizia) dalla collaborazione di giustizia processuale: solo quest'ultima è idonea, di norma, a rimuovere l'ostatività prevista dall'art.4-bis e ad attivare gli effetti di cui all'art.58-ter.
  • Se si chiede l'accertamento dell'inesigibilità della collaborazione ex art.58-ter, l'istanza deve contenere elementi specifici e circostanziati (almeno nelle linee generali) che dimostrino l'impossibilità o l'irrilevanza della collaborazione, ad es. risultanze processuali che attestino l'esaurimento delle indagini o l'accertamento completo dei fatti e delle responsabilità di terzi.
  • Evitare istanze incongrue: la richiesta deve essere coerente con il suo contenuto probatorio; produrre documentazione processuale che dimostri che non vi sono più margini investigativi utili alla collaborazione.
  • Se si invocano benefici alternativi per ragioni diverse (buona condotta, difficoltà economiche), tali argomenti vanno presentati in una domanda adeguata e pertinente; altrimenti rischiano di essere dichiarati inammissibili per non conformità all'oggetto dell'istanza.
  • Quando si è stati informatori, valutare con il difensore la possibilità di produrre elementi che attestino un'effettiva collaborazione giudiziaria (dichiarazioni formali, assunzione di responsabilità in sede processuale) se si intende superare l'ostatività; in mancanza, preparare richieste alternative basate su altri presupposti giuridici e fattuali.

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