Cassazione Penale, Sentenza n. 17471/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Maamri Mokhles era stato condannato per non aver ottemperato a un decreto di espulsione e ordine di allontanamento emessi il 16/01/2017, accertata con controllo il 14/01/2020. Ha impugnato sostenendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione, ex officio, della causa di esclusione della punibilita per particolare tenuita prevista dall'art. 34 d.lgs. 28/08/2000, n. 274; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della ridotta offensivita della condotta e del suo comportamento processuale positivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato la doglianza inammissibile poiche la causa di esclusione della punibilita per particolare tenuita non era stata invocata dalla difesa nel dibattimento e non poteva essere sollevata per la prima volta in sede di legittimita. Sul secondo motivo ha ritenuto corretta e motivata la decisione del giudice di pace di non concedere le attenuanti generiche, valutando la pervicacia del ricorrente che aveva ripetutamente disatteso provvedimenti di allontanamento (2013 e 2017). E' stata quindi confermata la condanna alla multa di 15.000 euro e il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione)
Prevede la sanzione per il mancato rispetto del decreto di espulsione/ordine di allontanamento; la condotta contestata e stata ritenuta integrativa del reato sanzionato da questa norma
Disciplina la causa di esclusione della punibilita per particolare tenuita del fatto; la Corte ha ritenuto che tale causa, se non invocata nel dibattimento, non possa essere dedotta per la prima volta in cassazione
Consente la trattazione scritta degli atti in Cassazione; nel procedimento il Procuratore Generale ha reso requisitoria scritta ai sensi di questa norma
Regola le circostanze attenuanti generiche; la loro concessione appartiene al giudizio di fatto del giudice e richiede una motivazione sufficiente ma e rimessa alla discrezionalita del giudice
art. 616, comma 1, primo periodo
Prevede che, in caso di rigetto del ricorso, il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese processuali; la Corte ha applicato questa disposizione
Massime di principio
- La causa di esclusione della punibilita per particolare tenuita deve essere sollevata e dedotta nel corso del dibattimento di primo grado; non puo essere introdotta per la prima volta in sede di legittimita.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche e soggetto a valutazione di fatto del giudice: la decisione e rimessa alla discrezionalita del giudice e puo essere ritenuta incensurabile se motivata in misura sufficiente, anche implicitamente quando emergano elementi chiari nella motivazione.
- La reiterazione o la pervicacia nella condotta (es. ripetuta inottemperanza a provvedimenti di allontanamento) indebolisce la richiesta di attenuanti e la richiesta di esclusione della punibilita per tenuita.
- La condanna per inottemperanza a provvedimenti di espulsione puo comportare sanzioni pecuniarie e il rigetto di istanze mitigatrici se la personalita del reo e le modalita della condotta ne giustificano la gravita.
- In Cassazione e essenziale verificare che le questioni di fatto e le eccezioni sostanziali siano state correttamente sollevate e documentate nei gradi precedenti, altrimenti risultano inammissibili.
- Il rigetto del ricorso in Cassazione puo comportare l'obbligo per il ricorrente di sostenere le spese processuali.
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