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Sentenza

Sentenza n. 1315/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 301/2024 emessa in data 1 ottobre 2024 dal Tribunale di Varese.

Giustizia amministrativa202503614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Varese che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito negli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23. Il Tribunale di Varese, con sentenza n. 301/2024, ha accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando il Ministero a provvedere. Poiché la sentenza non è stata spontaneamente eseguita, il docente ha promosso il giudizio di ottemperanza. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto l'esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Varese, ormai passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. La sentenza era stata inoltre notificata al Ministero il 20 maggio 2025. Il Collegio ha ritenuto così integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza previsti dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, nominato commissario ad acta, dovrà intervenire su istanza del creditore entro i successivi centoventi giorni, determinando l'importo dovuto e adottando gli atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente dalla sentenza del Tribunale di Varese, la cui esecuzione è stata chiesta in sede di ottemperanza.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    La norma è richiamata quale ulteriore presupposto per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione di una pronuncia del giudice ordinario, notificata e non adempiuta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata all'amministrazione, non sia stata spontaneamente eseguita, purché ricorrano le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla disciplina speciale applicabile alle obbligazioni delle amministrazioni pubbliche.
  • In caso di accoglimento dell'azione di ottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di ulteriore inerzia.
  • Quando l'attività assegnata al commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso specifico per l'esecuzione dell'incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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