Sentenza del 16/04/2019 n. 70 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva negato la detrazione dell'IVA indicata nelle fatture emesse da A. s.c.p.a. oltre il limite del 30% previsto per il subappalto nei pubblici appalti. Secondo l'Amministrazione, le fatture relative alla parte eccedente attestavano operazioni oggettivamente inesistenti, poiché i lavori o le prestazioni non sarebbero stati realmente eseguiti nei termini indicati. La società sosteneva invece che la violazione della disciplina sui subappalti potesse comportare sanzioni amministrative o penali, ma non l'indetraibilità dell'IVA, e che le prestazioni, le forniture e i lavori fatturati fossero stati effettivamente realizzati.
La decisione
La Commissione ha respinto il primo motivo, ritenendo che la contestazione di utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti fosse già contenuta nel PVC e negli avvisi di accertamento. Ha tuttavia accolto il secondo motivo, rilevando che dagli elementi acquisiti risultava l'effettiva esecuzione di lavori, forniture e servizi da parte di A., inclusi l'impiego di mezzi e dipendenti nei cantieri, l'incorporazione dei materiali nelle opere e l'assistenza tecnica. Le incongruenze quantitative relative alla percentuale di lavori subappaltati potevano dimostrare una violazione della disciplina sugli appalti, ma non provavano che le prestazioni fatturate non fossero mai state effettuate. Poiché il diritto alla detrazione IVA è collegato alla realizzazione effettiva della cessione o della prestazione, l'appello è stato accolto, la sentenza di primo grado è stata riformata e gli avvisi di accertamento sono stati annullati. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la novità della questione e per la presenza di elementi contraddittori.
Norme richiamate
limite del 30% dei lavori subappaltabili negli appalti pubblici
La violazione del limite quantitativo al subappalto può integrare un illecito e comportare sanzioni, ma non determina automaticamente l'inesistenza delle prestazioni eseguite né, di per sé, l'indetraibilità dell'IVA.
Art. 14, comma 4-bis, Legge n. 537/1993
La disposizione riguardava l'indeducibilità dei costi connessi a fatti costituenti reato; l'Ufficio ne ha escluso l'applicazione ai fini IRES e IRAP nella fattispecie, trattandosi di una contravvenzione, mantenendo la contestazione limitatamente all'IVA.
Art. 1, comma 1, lettera a), D.lgs. n. 74/2000
per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono quelli emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte, o con corrispettivi o IVA superiori a quelli reali
La nozione di fattura per operazioni inesistenti richiede l'assenza totale o parziale dell'operazione reale, oppure una rappresentazione quantitativa non corrispondente alla realtà.
Art. 21, comma 7, D.P.R. n. 633/1972
Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura
L'IVA indicata in una fattura per operazioni inesistenti resta dovuta dall'emittente, ma tale obbligo non attribuisce al destinatario il diritto di detrarre un'imposta relativa a prestazioni mai effettuate.
Art. 19 e seguenti, D.P.R. n. 633/1972
Il diritto alla detrazione IVA presuppone che l'imposta riguardi acquisti o prestazioni effettivamente realizzati e inerenti all'attività economica.
Art. 17, paragrafo 1, e art. 10, paragrafo 2, VI Direttiva CEE; artt. 167 e 63 Direttiva 2006/112/CE
Secondo il diritto unionale, il diritto alla detrazione nasce quando l'imposta diventa esigibile, cioè quando la cessione o la prestazione è effettivamente realizzata.
Art. 203 Direttiva 2006/112/CE
L'imposta indicata in fattura può essere dovuta per il solo fatto dell'addebito cartolare, ma ciò non comporta automaticamente il diritto del destinatario alla detrazione se l'operazione non è stata effettuata.
Massime di principio
- La violazione delle regole civilistiche, amministrative o penali sul subappalto non comporta automaticamente l'inesistenza oggettiva delle prestazioni ai fini IVA.
- Per negare la detrazione, l'Amministrazione deve dimostrare che la cessione di beni o la prestazione di servizi non è stata effettivamente realizzata, anche mediante presunzioni, ma tali presunzioni devono essere coerenti e sufficienti.
- Quando risultano provati l'impiego di personale e mezzi, l'esecuzione dei lavori, l'utilizzo dei materiali e la loro incorporazione nell'opera, la prestazione può essere considerata reale anche se il rapporto contrattuale o la percentuale di subappalto sono irregolari.
- La detrazione IVA dipende dalla realtà economica dell'operazione e non esclusivamente dalla regolarità formale del contratto o dalla conformità del subappalto alla normativa sugli appalti pubblici.
- L'obbligo dell'emittente di versare l'IVA indicata in una fattura per operazioni inesistenti è distinto dal diritto del destinatario alla detrazione: quest'ultimo sorge solo in presenza di un'operazione effettiva.
- Le incongruenze contabili o percentuali possono giustificare ulteriori contestazioni, ma non sono sufficienti, da sole, a provare che tutte le fatture eccedenti il limite legale riguardino operazioni mai eseguite.
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