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Sentenza

Sentenza del 16/04/2019 n. 312 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Sentenza penale irrevocabile di assoluzione - Processo tributario - Automatica efficacia di giudicato - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento IVA relativo all'annualità 2010. L'Ufficio sosteneva che le operazioni fatturate dalla società fornitrice fossero oggettivamente inesistenti e che quest'ultima fosse una società cartiera. A sostegno dell'accertamento erano stati indicati diversi elementi presuntivi: mancato versamento dell'IVA da parte della fornitrice, acquisti effettuati esclusivamente presso un determinato soggetto, vendita di veicoli antecedente all'acquisto, pagamenti anticipati rispetto alla fatturazione, ricarichi estremamente ridotti e complessiva antieconomicità delle operazioni. I contribuenti richiamavano invece la propria buona fede, la regolarità formale delle fatture e dei pagamenti, l'allineamento dei prezzi ai listini di mercato e l'assoluzione penale pronunciata nei loro confronti.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto integralmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato legittimo l'avviso di accertamento. Ha ritenuto sufficienti gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione per ipotizzare l'inesistenza oggettiva delle operazioni e la natura di società cartiera della fornitrice. Di conseguenza, è ricaduto sui contribuenti l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni e del fornitore, onere non assolto mediante la sola esibizione delle fatture, la regolarità contabile o i mezzi di pagamento. L'assoluzione penale non ha avuto efficacia vincolante nel processo tributario, poiché era fondata sull'insufficienza o equivocità della prova dell'elemento soggettivo, non sull'insussistenza del fatto; inoltre, nel procedimento tributario rileva anche la colpa e non soltanto il dolo. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 530, comma 2, codice di procedura penale

    Assoluzione per insufficienza o equivocità delle fonti di prova

    L'assoluzione penale pronunciata per carenza di prova sull'elemento soggettivo, e non perché il fatto non sussiste, non impedisce al giudice tributario di valutare autonomamente gli stessi fatti ai fini fiscali.

  • Principi in materia di onere della prova dell'inesistenza oggettiva delle operazioni IVA

    L'Amministrazione finanziaria può dimostrare anche mediante presunzioni semplici che le operazioni fatturate sono inesistenti o che il fornitore è una società cartiera. Una volta fornita tale prova, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva realizzazione delle operazioni; non sono sufficienti, da sole, fatture, scritture contabili formalmente regolari o pagamenti tracciabili.

  • Principio dell'autonomia tra processo penale e processo tributario

    La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, anche se riferita agli stessi fatti, non produce automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario. Può essere utilizzata dal giudice tributario come elemento probatorio, previa autonoma valutazione della sua rilevanza e del suo contenuto.

  • Principio della rilevanza della colpa nel procedimento tributario

    L'assoluzione penale per mancanza del dolo non esclude necessariamente la responsabilità o la rilevanza fiscale della condotta, poiché in ambito tributario può essere sufficiente anche l'accertamento della colpa e, comunque, vengono valutati autonomamente i presupposti dell'obbligazione fiscale.

Massime di principio

  • L'assoluzione penale non rende automaticamente infondato un accertamento tributario: il giudice fiscale deve esaminare autonomamente fatti, presunzioni e requisiti dell'imposta.
  • Un'assoluzione motivata dall'assenza di dolo o dall'insufficienza della prova dell'intento fraudolento ha portata limitata nel processo tributario e non esclude necessariamente il recupero dell'IVA o dei costi.
  • In materia di fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione può fondare l'accertamento su un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti, come antieconomicità, prezzi anomali, pagamenti anticipati, sequenza temporale irregolare e mancato versamento dell'IVA da parte del fornitore.
  • Dopo che l'Ufficio ha fornito elementi concreti sull'inesistenza dell'operazione o sulla natura di cartiera del fornitore, il contribuente deve provare con elementi sostanziali l'effettiva consegna dei beni, l'identità e operatività del fornitore e la reale dinamica commerciale.
  • La mera regolarità formale della documentazione, delle scritture contabili e dei pagamenti non è normalmente sufficiente a dimostrare la realtà dell'operazione contestata.
  • La buona fede del contribuente deve essere supportata da verifiche e circostanze concrete; non è sufficiente richiamare genericamente listini di mercato o un'assoluzione penale priva di accertamento pieno dell'insussistenza del fatto.

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