Sentenza del 16/04/2019 n. 308 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Beneficio di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 - "Abitazione principale" - Detrazione di imposta - Presupposti - Dimora abituale del contribuente e dei familiari - Necessità - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il recupero dell'ICI sostenendo che l'immobile sito nel Comune [omissis] fosse la sua abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione, e che un altro immobile avesse natura rurale e fosse quindi esente. Deduceva di possedere un solo immobile, di dimorare abitualmente nel Comune interessato e produceva le utenze domestiche come prova della presenza continuativa. Sosteneva inoltre che le figlie si fossero trasferite stabilmente all'estero.
La decisione
L'appello è stato respinto e sono stati dichiarati legittimi gli avvisi di accertamento. Quanto all'abitazione principale, la Commissione ha rilevato che il contribuente e il coniuge risultavano anagraficamente residenti in un altro Comune e che il coniuge fruiva già dell'agevolazione per l'immobile lì situato. In base all'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992, l'abitazione principale deve essere quella in cui dimorano abitualmente sia il contribuente sia i suoi familiari; non è sufficiente la sola dimora del contribuente. Le fatture delle utenze non sono state ritenute idonee a superare le risultanze anagrafiche e la prova della diversa fruizione dell'agevolazione da parte del coniuge. Quanto alla ruralità, l'immobile risultava accatastato in categoria A/3 e non in una categoria catastale rurale, quale A/6 o D/10. La mera annotazione catastale relativa alla dichiarazione dei requisiti di ruralità, priva di verifica o validazione dell'Ufficio, non è stata considerata sufficiente. Le spese del grado di appello sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente; l'agevolazione opera, salvo prova contraria, per l'immobile coincidente con la residenza anagrafica.
Per beneficiare della detrazione e dell'aliquota ridotta ICI non basta che l'immobile sia la dimora abituale del solo contribuente: è necessario che vi dimorino abitualmente anche i familiari. La residenza anagrafica costituisce una presunzione superabile con prova contraria, ma la prova deve essere concreta e idonea.
Art. 1, comma 173, lett. b), della legge n. 296 del 2006
Modifica dell'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 con decorrenza dal 1° gennaio 2007.
La disposizione ha rafforzato il collegamento tra abitazione principale, residenza anagrafica e dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari.
Art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992
La qualificazione dell'immobile come rurale può incidere sull'esenzione ICI, ma deve risultare dal corretto inquadramento catastale o essere riconosciuta attraverso l'impugnazione del classamento.
Art. 23, comma 1-bis, del d.l. n. 207 del 2008, convertito dalla legge n. 14 del 2009
L'esenzione per i fabbricati rurali è collegata alla loro oggettiva classificazione catastale; in assenza di categoria rurale, il contribuente che invochi l'esenzione deve contestare il classamento catastale.
Cass. civ., Sez. V, sentenza n. 14389 del 15 giugno 2010
Ha affermato che l'abitazione principale deve costituire la dimora abituale sia del contribuente sia dei suoi familiari; la detrazione non spetta se il requisito riguarda soltanto il contribuente.
Cass. civ., Sez. VI-5, ordinanza n. 15444 del 21 giugno 2017
Ha ribadito che il contribuente deve provare la dimora abituale propria e dei familiari nell'immobile per ottenere la detrazione prevista per l'abitazione principale.
Cass. civ., Sez. VI-5, ordinanza n. 11588 dell'11 maggio 2017
Ha stabilito che, ai fini dell'esenzione ICI per ruralità, rileva l'oggettiva classificazione catastale. Se l'immobile è iscritto in una categoria diversa da A/6 o D/10, il contribuente deve impugnare il classamento per ottenere il riconoscimento dell'esenzione.
Massime di principio
- Per l'agevolazione ICI sull'abitazione principale occorre verificare non solo la residenza o la dimora del proprietario, ma anche quella dei familiari; la dimora isolata del contribuente può non essere sufficiente.
- Le risultanze anagrafiche costituiscono un elemento probatorio centrale. Le utenze domestiche, pur potendo dimostrare un certo utilizzo dell'immobile, normalmente non bastano da sole a provare la dimora abituale dell'intero nucleo familiare.
- Quando i coniugi risultano residenti in immobili diversi e ciascuno utilizza l'agevolazione per un immobile differente, l'amministrazione può contestare il riconoscimento della qualifica di abitazione principale se non viene fornita una prova particolarmente solida della dimora abituale comune.
- Per ottenere l'esenzione ICI per ruralità non è sufficiente dichiarare o annotare informalmente il possesso dei requisiti: è necessario che la classificazione catastale sia coerente, oppure occorre impugnare tempestivamente il classamento catastale.
- La categoria catastale A/3, in assenza di ulteriori riconoscimenti validi e definitivi, non consente normalmente di presumere la ruralità dell'immobile ai fini dell'esenzione ICI.
- In controversie analoghe, il contribuente deve conservare e produrre documentazione coerente e convergente: residenza anagrafica, stato di famiglia, consumi effettivi, documentazione scolastica o lavorativa dei familiari, e provvedimenti catastali formalmente validati.
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