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Sentenza

Sentenza del 16/04/2019 n. 308 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Beneficio di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 - "Abitazione principale" - Detrazione di imposta - Presupposti - Dimora abituale del contribuente e dei familiari - Necessità - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il recupero dell'ICI sostenendo che l'immobile sito nel Comune [omissis] fosse la sua abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione, e che un altro immobile avesse natura rurale e fosse quindi esente. Deduceva di possedere un solo immobile, di dimorare abitualmente nel Comune interessato e produceva le utenze domestiche come prova della presenza continuativa. Sosteneva inoltre che le figlie si fossero trasferite stabilmente all'estero.

La decisione

L'appello è stato respinto e sono stati dichiarati legittimi gli avvisi di accertamento. Quanto all'abitazione principale, la Commissione ha rilevato che il contribuente e il coniuge risultavano anagraficamente residenti in un altro Comune e che il coniuge fruiva già dell'agevolazione per l'immobile lì situato. In base all'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992, l'abitazione principale deve essere quella in cui dimorano abitualmente sia il contribuente sia i suoi familiari; non è sufficiente la sola dimora del contribuente. Le fatture delle utenze non sono state ritenute idonee a superare le risultanze anagrafiche e la prova della diversa fruizione dell'agevolazione da parte del coniuge. Quanto alla ruralità, l'immobile risultava accatastato in categoria A/3 e non in una categoria catastale rurale, quale A/6 o D/10. La mera annotazione catastale relativa alla dichiarazione dei requisiti di ruralità, priva di verifica o validazione dell'Ufficio, non è stata considerata sufficiente. Le spese del grado di appello sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992

    Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente; l'agevolazione opera, salvo prova contraria, per l'immobile coincidente con la residenza anagrafica.

    Per beneficiare della detrazione e dell'aliquota ridotta ICI non basta che l'immobile sia la dimora abituale del solo contribuente: è necessario che vi dimorino abitualmente anche i familiari. La residenza anagrafica costituisce una presunzione superabile con prova contraria, ma la prova deve essere concreta e idonea.

  • Art. 1, comma 173, lett. b), della legge n. 296 del 2006

    Modifica dell'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

    La disposizione ha rafforzato il collegamento tra abitazione principale, residenza anagrafica e dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari.

  • Art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992

    La qualificazione dell'immobile come rurale può incidere sull'esenzione ICI, ma deve risultare dal corretto inquadramento catastale o essere riconosciuta attraverso l'impugnazione del classamento.

  • Art. 23, comma 1-bis, del d.l. n. 207 del 2008, convertito dalla legge n. 14 del 2009

    L'esenzione per i fabbricati rurali è collegata alla loro oggettiva classificazione catastale; in assenza di categoria rurale, il contribuente che invochi l'esenzione deve contestare il classamento catastale.

  • Cass. civ., Sez. V, sentenza n. 14389 del 15 giugno 2010

    Ha affermato che l'abitazione principale deve costituire la dimora abituale sia del contribuente sia dei suoi familiari; la detrazione non spetta se il requisito riguarda soltanto il contribuente.

  • Cass. civ., Sez. VI-5, ordinanza n. 15444 del 21 giugno 2017

    Ha ribadito che il contribuente deve provare la dimora abituale propria e dei familiari nell'immobile per ottenere la detrazione prevista per l'abitazione principale.

  • Cass. civ., Sez. VI-5, ordinanza n. 11588 dell'11 maggio 2017

    Ha stabilito che, ai fini dell'esenzione ICI per ruralità, rileva l'oggettiva classificazione catastale. Se l'immobile è iscritto in una categoria diversa da A/6 o D/10, il contribuente deve impugnare il classamento per ottenere il riconoscimento dell'esenzione.

Massime di principio

  • Per l'agevolazione ICI sull'abitazione principale occorre verificare non solo la residenza o la dimora del proprietario, ma anche quella dei familiari; la dimora isolata del contribuente può non essere sufficiente.
  • Le risultanze anagrafiche costituiscono un elemento probatorio centrale. Le utenze domestiche, pur potendo dimostrare un certo utilizzo dell'immobile, normalmente non bastano da sole a provare la dimora abituale dell'intero nucleo familiare.
  • Quando i coniugi risultano residenti in immobili diversi e ciascuno utilizza l'agevolazione per un immobile differente, l'amministrazione può contestare il riconoscimento della qualifica di abitazione principale se non viene fornita una prova particolarmente solida della dimora abituale comune.
  • Per ottenere l'esenzione ICI per ruralità non è sufficiente dichiarare o annotare informalmente il possesso dei requisiti: è necessario che la classificazione catastale sia coerente, oppure occorre impugnare tempestivamente il classamento catastale.
  • La categoria catastale A/3, in assenza di ulteriori riconoscimenti validi e definitivi, non consente normalmente di presumere la ruralità dell'immobile ai fini dell'esenzione ICI.
  • In controversie analoghe, il contribuente deve conservare e produrre documentazione coerente e convergente: residenza anagrafica, stato di famiglia, consumi effettivi, documentazione scolastica o lavorativa dei familiari, e provvedimenti catastali formalmente validati.

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