Sentenza del 16/04/2019 n. 309 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva confermato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro. L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il valore dichiarato dei terreni da 10.000 euro a 57.677 euro, utilizzando il valore agricolo medio provinciale in assenza di trasferimenti comparabili nella stessa zona. Le società hanno dedotto, da un lato, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo e, dall'altro, la violazione degli articoli 51 e 43 del d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che il valore agricolo medio non rappresentasse il valore effettivo in comune commercio.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello e ha dichiarato legittimo l'avviso di liquidazione. Ha ritenuto non necessario il contraddittorio preventivo perché si trattava di un controllo documentale eseguito presso gli uffici dell'Agenzia, senza accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente. Inoltre, ha ritenuto legittimo l'utilizzo del valore agricolo medio quale parametro prudenziale per determinare il valore in comune commercio, in assenza di compravendite comparabili o di altri elementi di mercato. Le spese del giudizio di appello sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Articoli 51 e 43 del d.P.R. n. 131 del 1986
"valore in comune commercio"
L'Amministrazione può rettificare il valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro determinandolo secondo il valore effettivo in comune commercio. In assenza di atti comparabili o di dati diretti di mercato, possono essere utilizzati altri elementi obiettivi e prudenziali, tra cui i valori agricoli medi.
Articolo 51, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986
"altri elementi di valutazione"
La stima può basarsi, oltre che su parametri comparativi e reddituali, su elementi quali destinazione, ubicazione, tipologia, superficie, stato di conservazione ed epoca di costruzione, purché indicati concretamente e non in modo generico.
Articolo 12 della legge n. 212 del 2000
"Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali"
Le garanzie procedimentali e il contraddittorio previsti dalla norma si applicano agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche effettuati nei locali del contribuente, non automaticamente ai controlli documentali svolti presso gli uffici dell'Amministrazione.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24823 del 2015
"il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale ... un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale"
Per i tributi non armonizzati, come l'imposta di registro, il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo quando previsto da una specifica norma. Per i tributi armonizzati, la sua omissione può comportare l'invalidità dell'atto se il contribuente dimostra concretamente quali difese avrebbe potuto svolgere.
Cassazione civile, Sezione Tributaria, sentenza n. 27422 del 2017
Conferma che le garanzie dell'articolo 12 dello Statuto del contribuente sono collegate agli accessi, alle ispezioni e alle verifiche presso i locali del contribuente.
Cassazione civile, Sezione Tributaria, sentenza n. 1961 del 2018
Un avviso di rettifica del valore immobiliare è legittimo quando indica in modo specifico gli elementi utilizzati per la stima; non è sufficiente un richiamo generico o meramente formale a parametri astratti.
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo all'imposta di registro, un controllo documentale svolto senza accessi o verifiche presso i locali del contribuente non comporta normalmente un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo.
- L'assenza di contraddittorio può essere contestata con maggiore efficacia se il contribuente indica concretamente quali elementi favorevoli avrebbe prodotto e dimostra che tali elementi avrebbero potuto incidere sulla pretesa tributaria.
- In assenza di compravendite comparabili o di dati di mercato specifici, l'Amministrazione può utilizzare valori medi o agricoli provinciali come parametro di stima, purché il criterio sia ragionevole, prudenziale e adeguatamente motivato.
- Il valore dichiarato in un atto di permuta può essere rettificato quando risulti manifestamente incongruo rispetto all'estensione, alla destinazione catastale, alle colture praticate, all'ubicazione e agli altri elementi oggettivi del terreno.
- Per contestare una stima basata su valori medi, il contribuente dovrebbe fornire una perizia o altra documentazione concreta relativa alle caratteristiche effettive del bene, alla sua redditività, alla destinazione urbanistica, alle colture, ai vincoli e ai valori reali di mercato.
- L'utilizzo dei valori agricoli medi non è automaticamente corretto in ogni caso: la legittimità dipende dalla loro concreta applicazione e dalla capacità dell'Amministrazione di spiegare perché rappresentino, nel caso specifico, un parametro attendibile del valore in comune commercio.
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