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Sentenza

Sentenza del 16/04/2019 n. 307 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Decreti ingiuntivi - Sottoposizione ad imposta proporzionale - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza che aveva annullato l'avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro su un decreto ingiuntivo esecutivo. Ha sostenuto: la corretta notifica dell'avviso anche al coobbligato solidale; l'applicabilità dell'art. 8, comma 1, lettera b), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, con imposizione proporzionale del 3%; e l'erroneità della condanna alle spese. La contribuente riteneva invece applicabile l'imposta fissa di 200 euro, sostenendo che il decreto ingiuntivo riguardasse la restituzione di somme versate in relazione a un preliminare di compravendita risolto.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo valida la notifica dell'avviso anche al coobbligato e applicabile l'imposta proporzionale del 3% sull'importo oggetto del decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo, pur fondandosi su una clausola risolutiva espressa e su un rapporto contrattuale, costituiva un provvedimento di condanna al pagamento di somme e doveva quindi essere tassato secondo la natura propria del decreto esecutivo. La sentenza di primo grado è stata riformata, il ricorso della contribuente è stato rigettato e l'avviso di liquidazione è stato confermato. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la complessità della questione e la presenza di orientamenti giurisprudenziali discordanti.

Norme richiamate

  • Art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986

    I decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti ad imposta proporzionale del 3%, salvo conguaglio in base a successiva sentenza passata in giudicato.

    Il decreto ingiuntivo esecutivo è autonomamente soggetto a imposta di registro proporzionale, indipendentemente dal rapporto giuridico sottostante e salvo eventuale conguaglio derivante dalla successiva definizione giudiziale.

  • Art. 8, comma 1, lettera b), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

    Atti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme, con applicazione dell'imposta proporzionale del 3%.

    Il decreto ingiuntivo esecutivo che ordina il pagamento di una somma ha natura sostanziale di provvedimento di condanna ed è soggetto all'aliquota proporzionale del 3%.

  • Art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986

    L'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto.

    La qualificazione fiscale deve considerare la natura e gli effetti giuridici dell'atto registrato; nel caso concreto, prevale l'effetto di condanna al pagamento prodotto dal decreto ingiuntivo.

  • Art. 28 del d.P.R. n. 131 del 1986

    La risoluzione contrattuale dipendente da clausola risolutiva espressa è soggetta a imposta fissa; tale disciplina non si applica però automaticamente quando il provvedimento registrato è un decreto ingiuntivo esecutivo che condanna al pagamento.

  • Art. 8, lettera e), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986

    Gli atti giudiziari che dichiarano o promuovono la risoluzione di un contratto, anche se accompagnati dalla condanna alla restituzione di somme, sono soggetti a imposta fissa. La disciplina è stata distinta dal caso in cui la restituzione sia ordinata mediante decreto ingiuntivo esecutivo.

  • Art. 1458 del codice civile

    La risoluzione del contratto produce effetti restitutori; tuttavia, se la restituzione è richiesta e ottenuta tramite decreto ingiuntivo esecutivo, ai fini dell'imposta di registro rileva la natura di condanna del decreto.

  • Art. 633 del codice di procedura civile

    La clausola risolutiva espressa e la documentazione contrattuale possono costituire prova scritta del credito necessaria per ottenere un decreto ingiuntivo, senza trasformare il decreto in una pronuncia di risoluzione contrattuale.

  • Art. 653 del codice di procedura civile

    Il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo produce effetti assimilabili a quelli di una sentenza di condanna, elemento rilevante per l'applicazione dell'imposta proporzionale.

Massime di principio

  • Un decreto ingiuntivo esecutivo che impone il pagamento di una somma è normalmente soggetto all'imposta di registro proporzionale del 3%, anche se il credito deriva dalla risoluzione o dall'inadempimento di un contratto.
  • Per applicare l'imposta fissa prevista per gli atti di risoluzione contrattuale, occorre che l'atto giudiziario registrato dichiari o promuova direttamente la risoluzione del contratto; non basta che il decreto ingiuntivo si fondi su una clausola risolutiva espressa.
  • Ai fini fiscali conta la natura e l'effetto dell'atto da registrare: se il provvedimento è una condanna al pagamento, prevale tale effetto rispetto alla causa contrattuale del credito.
  • L'imposta proporzionale applicata al decreto ingiuntivo può essere oggetto di conguaglio sulla base degli effetti di una successiva sentenza passata in giudicato.
  • La notifica dell'avviso di liquidazione ai coobbligati solidali è rilevante, ma nel caso concreto è stata ritenuta valida perché l'Agenzia ha dimostrato l'avvenuta notifica anche all'altro obbligato.

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