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Sentenza

Sentenza del 16/04/2019 n. 397 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Accertamento - Debenza del Contributo Unificato Tributario per ogni atto impugnato - violazione del principio del divieto di doppia imposizione - non sussiste - violazione principi costituzionali - non sussiste - dovuto secondo l'esito o secondo giudizi collegati - non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'invito al pagamento di 330,00 euro, richiesto quale differenza del contributo unificato tributario relativo a un giudizio avente ad oggetto un fermo amministrativo e diversi atti impositivi presupposti, tra cui due avvisi di accertamento e due cartelle di pagamento. Ha sostenuto: la mancata o irregolare sottoscrizione digitale dell'invito; l'incidenza di una precedente sentenza relativa ai medesimi atti; la violazione del divieto di doppia imposizione; l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002; e l'erroneità della richiesta del contributo in considerazione dell'esito di altri giudizi collegati.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila, Sezione staccata di Pescara, ha rigettato integralmente l'appello. Ha ritenuto valida la sottoscrizione dell'atto, risultando apposta mediante firma digitale CAdES e corredata dalle attestazioni di conformità. Ha escluso che l'esito di altri giudizi, peraltro non dimostrato come definitivo, incidesse sull'obbligo di pagamento, poiché il contributo unificato è dovuto al momento della richiesta di iscrizione a ruolo, indipendentemente dall'esito del giudizio o di procedimenti collegati. Ha inoltre escluso la doppia imposizione, poiché il contributo riguardava diversi atti impugnati e non il medesimo presupposto. Ha confermato la legittimità costituzionale della disciplina, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 2016. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in 300,00 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 14, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002

    La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, [...] è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato

    Il contributo unificato nasce con la richiesta di iscrizione a ruolo del giudizio e deve essere pagato indipendentemente dall'esito della causa o dall'esito di giudizi collegati.

  • Art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Nei processi tributari, il valore della lite è determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello

    Quando il ricorso tributario riguarda più atti distinti, il valore della lite e il contributo unificato devono essere determinati considerando ciascun atto impugnato.

  • Art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 1993

    La firma autografa è sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993

    La sottoscrizione può essere sostituita con l'indicazione a stampa nei casi previsti dalla legge, purché l'atto contenga gli elementi necessari a identificare il funzionario responsabile.

  • Art. 23, D.Lgs. n. 82 del 2005

    L'attestazione di conformità della copia analogica o informatica all'originale può concorrere a dimostrare la validità e provenienza dell'atto amministrativo.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 78 del 2016

    La questione di legittimità costituzionale relativa alla determinazione del contributo unificato per ciascun atto impugnato è stata dichiarata inammissibile; la disciplina è stata comunque ritenuta ragionevole e non contrastante con i principi costituzionali.

  • Cassazione, Sezioni Unite, n. 10266 del 2018

    Le firme digitali nei formati CAdES e PAdES sono dotate di validità giuridica, se integre e basate su un certificato valido.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il contributo unificato è dovuto al momento dell'iscrizione a ruolo e non dipende dall'esito favorevole o sfavorevole della causa.
  • La pendenza o la conclusione favorevole di un altro giudizio sugli stessi atti non elimina automaticamente l'obbligo di pagamento del contributo già dovuto per il nuovo giudizio.
  • Se vengono impugnati più atti distinti, il contributo può essere calcolato considerando ciascun atto; ciò non costituisce doppia imposizione finché non viene tassato due volte lo stesso identico presupposto.
  • La contestazione della firma digitale è normalmente infondata quando l'amministrazione produce verifiche che attestano l'integrità della firma e la validità del relativo certificato.
  • Per invocare gli effetti di una precedente sentenza occorre normalmente dimostrarne il passaggio in giudicato; una decisione non definitiva non fa stato nel nuovo procedimento.
  • La disciplina del contributo unificato per ciascun atto impugnato è stata ritenuta dalla giurisprudenza non incompatibile, in via generale, con il divieto di doppia imposizione e con i principi costituzionali.

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