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Sentenza

Sentenza del 16/04/2019 n. 311 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Associazioni non riconosciute - Responsabilità del legale rappresentante per debiti tributari - Configurabilità - Limiti - Fattispecie in tema di società sportiva dilettantistica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva annullato l’atto di contestazione relativo all’anno d’imposta 2008. L’atto riguardava la sanzione IVA prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997, pari al 30% della maggiore imposta accertata, quantificata in euro 56.995,00. Il giudice di primo grado aveva ritenuto insufficiente la mera qualità di legale rappresentante dell’associazione, richiedendo la prova concreta dell’attività gestoria svolta dal contribuente. L’Agenzia ha sostenuto invece che, per i debiti tributari sorti ex lege, il soggetto che ha diretto la gestione dell’associazione nel periodo considerato risponde solidalmente, anche per il tributo e le sanzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e dichiarato legittimo il provvedimento impugnato. Ha ritenuto applicabile, ai debiti tributari dell’associazione non riconosciuta, il principio secondo cui il legale rappresentante che abbia svolto compiti di amministrazione nel periodo d’imposta è personalmente e solidalmente responsabile, presumendosi il suo coinvolgimento nelle decisioni che hanno determinato le obbligazioni tributarie. La responsabilità resta comunque limitata alle obbligazioni sorte durante il periodo di effettiva investitura e gestione. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state integralmente compensate. Una successiva ordinanza ha corretto l’errore materiale nella motivazione, sostituendo l’espressione iniziale secondo cui l’appello era infondato e doveva essere respinto con quella corretta secondo cui l’appello era fondato e doveva essere accolto.

Norme richiamate

  • Art. 38, comma 2, codice civile

    Responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta.

    La responsabilità non deriva automaticamente dalla sola titolarità della carica, ma, per le obbligazioni negoziali, richiede la prova dell’attività concretamente svolta in nome e nell’interesse dell’associazione. Per le obbligazioni tributarie, sorte ex lege, assume rilievo l’effettivo svolgimento di compiti di amministrazione e direzione nel periodo considerato.

  • Art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997

    Sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato.

    La disposizione è stata richiamata quale base della sanzione IVA applicata in conseguenza del mancato versamento della maggiore imposta accertata.

  • Cassazione, Sez. 6-5, ordinanza n. 1602 del 22 gennaio 2019

    Per i debiti d’imposta, sorti ex lege, risponde solidalmente il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione nel periodo considerato.

    Il legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta può essere chiamato a rispondere personalmente e solidalmente sia del tributo sia delle sanzioni, quando abbia diretto la gestione associativa nel periodo in cui è sorta l’obbligazione tributaria.

  • Cassazione, Sez. 5, sentenza n. 5746 del 2007; Cassazione, Sez. 6-5, ordinanza n. 12473 del 2015; Cassazione, Sez. 5, sentenza n. 19486 del 2009; Cassazione, sentenza n. 2169 del 2018

    La responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali è circoscritta alle obbligazioni sorte nel periodo in cui egli ha effettivamente esercitato l’incarico e l’ingerenza nella gestione.

Massime di principio

  • Nelle associazioni non riconosciute, la mera nomina a legale rappresentante non è normalmente sufficiente a fondare la responsabilità personale per obbligazioni contrattuali: occorre provare l’attività concreta svolta in nome dell’associazione.
  • Per i debiti tributari, che sorgono direttamente dalla legge e non da un contratto, il legale rappresentante o amministratore che abbia diretto la gestione nel periodo interessato può essere ritenuto personalmente e solidalmente responsabile del tributo e delle sanzioni.
  • La responsabilità deve essere collegata temporalmente al periodo di effettiva carica e gestione: non si estende automaticamente a debiti sorti prima o dopo l’incarico.
  • In una situazione analoga, è importante verificare documentazione, poteri esercitati, periodo di gestione e collegamento tra l’attività amministrativa del rappresentante e l’obbligazione tributaria contestata.
  • Il principio riguarda specificamente le obbligazioni tributarie e non elimina, per le obbligazioni privatistiche o contrattuali, la necessità di dimostrare l’effettiva attività negoziale svolta dal rappresentante.

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