Cassazione Penale, Ordinanza n. 08667/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato, già condannato dal Tribunale e con sentenza confermata dalla Corte di appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione di secondo grado. Il fatto concreto riguarda una condanna per furto aggravato ai sensi degli artt. 624, 625 n. 2 e n. 4 c.p., con pena di anni due di reclusione ed euro 927,00 di multa. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione contestando la ritenuta configurazione della propria responsabilità penale, sostanzialmente chiedendo una rivalutazione del compendio probatorio. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta dovesse essere ricondotta all'appropriazione indebita ex art. 646 c.p. La parte civile si è opposta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità, e che il secondo motivo reiterasse censure già dedotte in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre argomenti già respinti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile per il giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Titolo di reato per cui l'imputato era stato condannato nei gradi di merito; la Corte non entra nel merito della configurazione del fatto perché il ricorso è inammissibile.
Richiamato dal ricorrente come diversa qualificazione giuridica del fatto, in alternativa al furto aggravato.
La modifica normativa non consente comunque alla Corte di cassazione una rivalutazione diretta del fatto o delle prove, restando preclusa la mera rilettura del materiale probatorio.
Base della condanna conseguente all'inammissibilità del ricorso al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una "rilettura" del compendio probatorio né la sostituzione della valutazione del giudice di merito con una valutazione alternativa più favorevole al ricorrente.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto come mera richiesta di diversa apprezzamento dei fatti: il ricorso deve confrontarsi specificamente con l'iter logico-giuridico della decisione impugnata.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a reiterare in cassazione le stesse doglianze già proposte in appello e motivatemente respinte, senza misurarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza di secondo grado.
- La contestazione sulla qualificazione giuridica del fatto, per essere scrutinabile in cassazione, deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e non può risolversi in una mera riproposizione di tesi già esaminate e disattese.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende e, se costituita parte civile, alla rifusione delle spese di quest'ultima nel giudizio di legittimità.
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