Cassazione Civile, Ordinanza n. 10853/2023 del 24/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (mandataria)
La controversia
La controversia nasce da un'espropriazione immobiliare promossa contro terzi acquirenti di beni ipotecati, seguita dalla vendita dei cespiti e dalla formazione del progetto di distribuzione del ricavato. Il ricorrente, quale mandataria della cessionaria del credito originariamente assistito da mutuo fondiario, aveva proposto opposizione al piano di riparto approvato dal giudice dell'esecuzione, che attribuiva l'intera somma, al netto delle spese prededucibili, alla creditrice ipotecaria di grado poziore intervenuta nella procedura. In cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione dell'art. 2944 c.c., sostenendo che la lettera prodotta dall'interveniente non fosse idonea a interrompere la prescrizione del credito vantato; 2) violazione dell'art. 2843 c.c., lamentando il mancato riconoscimento dell'efficacia, anche nei confronti delle cessionarie dei crediti della banca originaria, della convenzione o atto unilaterale di postergazione di ipoteca, pur non annotato nei registri immobiliari.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio di merito per difetto di integrità del contraddittorio: nella controversia, avente ad oggetto un'opposizione in sede di distribuzione del ricavato scaturita da espropriazione contro terzo proprietario, era litisconsorte necessario il debitore diretto, che invece non aveva partecipato al giudizio. La sentenza di merito è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Latina, in persona di diverso magistrato, quale giudice di unico grado, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è evocato come norma sulla interruzione della prescrizione; la Corte però non si pronuncia sul motivo perché assorbito dalla nullità processuale rilevata d'ufficio.
è richiamato con riguardo all'efficacia della postergazione dell'ipoteca e alla necessità di annotazione; anche su questo punto la Corte non decide nel merito.
richiamato per la preferenza assoluta delle spese nel progetto di distribuzione.
indicano il mezzo di opposizione avverso l'ordinanza di approvazione del piano di riparto.
disciplina l'espropriazione promossa contro il terzo proprietario; da tale procedura deriva la necessità del contraddittorio anche del debitore diretto.
richiamato per la rimessione al giudice di primo grado in caso di nullità del giudizio per difetto di contraddittorio.
costituisce la base per la cassazione con rinvio al giudice di primo grado/unico grado in presenza di nullità processuale rilevata in cassazione.
Massime di principio
- Nell'opposizione alla distribuzione del ricavato in un'espropriazione contro terzo proprietario, il debitore diretto è litisconsorte necessario: la sua mancata partecipazione determina nullità dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione.
- Quando nel giudizio di merito manca un litisconsorte necessario, la sentenza è inutiliter data e deve essere cassata con rinvio al giudice di primo o unico grado per la rinnovazione del giudizio a contraddittorio integro.
- La Corte di cassazione, accertato il vizio processuale assorbente del contraddittorio non integro, non esamina i motivi di ricorso attinenti al merito della prescrizione del credito o all'efficacia di una postergazione ipotecaria non annotata.
- Le formalità pubblicitarie relative all'ipoteca, incluse iscrizione e annotazione delle vicende modificative, hanno carattere costitutivo della fattispecie e, se mancanti, impediscono il perfezionamento e l'efficacia dell'atto nei confronti dei terzi.
Come è indicizzato
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