Cassazione Civile, Ordinanza n. 26446/2025 del 30/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione forzata presso terzi avviata per il recupero di somme molto contenute, fondata su un precedente titolo esecutivo relativo a spese e compensi di precetto. La debitrice esecutata aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., sostenendo di avere estinto il debito mediante assegno circolare rifiutato e, nella riassunzione del giudizio di merito, aveva anche dedotto la presenza di ulteriori propri crediti, chiedendo di dichiarare infondata l'eccezione di compensazione sollevata dalla banca e di accertare un controcredito superiore alla somma opposta in compensazione. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato la propria incompetenza per valore, ritenendo competente il Giudice di pace perché il credito precettato era inferiore alla soglia di cui all'art. 7 c.p.c., e aveva considerato irrilevante, ai fini della competenza, sia l'eccezione di compensazione della banca sia la deduzione di un maggiore credito della parte opponente. Con il regolamento di competenza i ricorrenti hanno denunciato, da un lato, la violazione degli artt. 10 e 17 c.p.c. per avere il Tribunale svalutato la domanda di accertamento del controcredito come mera difesa e, dall'altro, l'erroneità della determinazione della competenza in base al solo importo precettato, senza considerare che la domanda introdotta in riassunzione integrava una domanda riconvenzionale di valore eccedente la competenza del giudice di pace.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non conteneva una critica specifica alla ratio decidendi della decisione impugnata, qualificandolo come "non motivo". Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, nell'opposizione all'esecuzione, la domanda con cui si chieda l'accertamento di un controcredito rispetto a quello fatto valere in compensazione assume natura di domanda riconvenzionale e, se di valore superiore alla soglia di competenza del giudice di pace, radica la competenza del Tribunale. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, davanti al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge. Le spese del regolamento sono state compensate, perché la questione ruotava attorno a una domanda riconvenzionale ritenuta solo ipotetica e la relativa ammissibilità e fondatezza restano rimesse al giudice di merito.
Norme richiamate
richiamato quale base dell'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore esecutato
opera, insieme all'art. 17 c.p.c., nella determinazione della competenza per valore quando nel processo siano proposte più domande
nei procedimenti di opposizione all'esecuzione, il valore si determina in base alla somma precettata; il criterio va coordinato con l'art. 10 c.p.c. se vi è una domanda riconvenzionale
richiamato per escludere che l'eccezione di compensazione, da sola, modifichi la competenza
applicato dal Tribunale come criterio di competenza per valore del giudice di pace, poi superato dalla presenza della domanda riconvenzionale di valore superiore
invocato dalla parte opponente per sostenere l'inefficacia della compensazione rispetto a somme pignorate
richiamato nel precedente giurisprudenziale per chiarire che, nel pignoramento presso terzi, non si computa l'aumento della metà ai fini del valore
menzionato per affermare che, anche ove la domanda ulteriore fosse nulla, il giudice adito conserva il potere di rilevarne il vizio e consentire la sanatoria
richiamato per escludere la rimessione alle Sezioni Unite, in difetto di un contrasto sincronico tra sezioni semplici
utilizzato per la compensazione delle spese di lite in presenza di ragioni eccezionali
ordinanza Corte cost. n. 77/2018
richiamata quale base costituzionale della compensazione delle spese oltre il testo letterale dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, la competenza per valore si determina in linea di principio sulla somma precettata; tuttavia, se l'atto introduttivo contiene una vera domanda riconvenzionale di accertamento di un controcredito, il valore di tale domanda deve essere considerato ai fini della competenza.
- L'eccezione di compensazione proposta dal creditore esecutante, quando sia diretta solo a paralizzare la pretesa esecutiva, non muta di per sé il valore della causa; diverso è il caso in cui la parte opponente chieda l'accertamento positivo di un proprio credito, domanda che può incidere sulla competenza.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della decisione impugnata; la denuncia generica di violazione di norme, senza critica puntuale della motivazione, integra un non motivo e conduce all'inammissibilità.
- Anche una domanda qualificabile come accessoria o potenzialmente pretestuosa, se devoluta al giudice adito, non gli sottrae il potere di conoscerla e, se del caso, rilevarne i vizi per consentire la sanatoria processuale.
- La rimessione alle Sezioni Unite richiede un contrasto sincronico tra decisioni delle sezioni semplici; non è sufficiente la sola evoluzione diacronica della giurisprudenza.
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