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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45285/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Ragusa che aveva confermato il sequestro preventivo diretto e per equivalente fino a euro 853.932,94 disposto dal GIP nei confronti di Mangione (amministratore di fatto della BMC S.r.l. fallita) e della coniuge Orecchia (terza interessata). I ricorrenti deducevano: (1) impossibilità di configurare l'autoriciclaggio per fatti anteriori alla dichiarazione di fallimento, essendo mancante il delitto presupposto; (2) vizio di valutazione sul fumus del reato di autoriciclaggio, con censura del mero trasferimento delle disponibilità come insufficiente a dimostrare la clausola modale e l'idoneità a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita; (3) illegittimità del sequestro diretto sulle quote della WORLD SPORT S.r.l. intestate a Orecchia (valore euro 72.000) e su somme (euro 120.000) sul conto societario, per mancata prova della fittizietà dell'intestazione e per l'origine lecita di parte delle somme (risarcimento assicurativo).

La decisione

La Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha respinto il rilievo ritenendo che l'autoriciclaggio sia configurabile anche in presenza di condotte distrattive anteriori alla dichiarazione di fallimento quando queste, in origine, costituiscano appropriazione indebita assorbibile poi nella bancarotta fraudolenta; pertanto la declaratoria di fallimento non esclude a priori il reato di autoriciclaggio. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del fumus fatta dal giudice del riesame, sottolineando che il sequestro preventivo verifica la configurabilità astratta del reato e la necessità di approfondimenti investigativi in presenza di indizi di reimpiego e di occultamento (distruzione dell'impianto contabile, trasferimenti a società riconducibili). Sul terzo motivo la Corte ha invece accolto il ricorso per carenza motivazionale circa la fittizietà dell'intestazione delle quote della WORLD SPORT S.r.l. formalmente attribuite a Orecchia: la motivazione del tribunale e del GIP non hanno fornito argomentazione sufficiente a giustificare il sequestro della quota di euro 72.000. Di conseguenza la Cassazione ha annullato l'ordinanza limitatamente alla partecipazione di euro 72.000 e ha disposto il rinvio al Tribunale di Ragusa per una nuova valutazione sull'applicazione del vincolo su quella specifica quota, ai sensi dell'art. 324 c.p.p.; il resto del sequestro e delle valutazioni è stato confermato (compreso il sequestro delle somme sul conto societario, ritenute riconducibili alla disponibilità di fatto dell'indagato e assoggettate al principio della fungibilità).

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.p.

    norma richiamata nella censura di violazione di legge riguardante i requisiti dell'impugnazione; la Corte non ha ritenuto illegittimo l'utilizzo della norma per censurare l'ordinanza impugnata

  • art. 646 c.p.

    il reato di appropriazione indebita può qualificare le condotte distrattive anteriori al fallimento e rappresenta segmento criminale assorbibile nella bancarotta fraudolenta ai fini del rapporto di progressione criminosa

  • art. 84 c.p.

    richiamato per la nozione di reato complesso e progressione criminosa tra appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta

  • art. 648-ter.1 c.p.

    disciplina dell'autoriciclaggio: la Corte ha confermato che integra autonomo reato la condotta di reimpiego e dissimulazione dei proventi del reato presupposto, anche mediante trasferimenti a società riconducibili all'indagato o a terzi interposti

  • art. 648-ter.1 c.p.

    la Corte ha escluso l'operatività della causa di non punibilità di cui al comma 5 in relazione ai meccanismi di schermo e reimpiego rilevati, ritenendo non applicabili tali cause in presenza di attività dissimulatorie

  • art. 324 c.p.p.

    norma richiamata per il riesame e per il rinvio al Tribunale di Ragusa, che dovrà rivalutare l'apposizione del vincolo sul conto della quota societaria oggetto di annullamento

Massime di principio

  • La fattispecie di autoriciclaggio può essere configurata anche quando le condotte di distrazione risalgono a periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento se quelle condotte, in origine, costituiscono appropriazione indebita assorbibile nella successiva bancarotta fraudolenta
  • Nel giudizio sul sequestro preventivo il tribunale del riesame deve solo verificare il fumus commissi delicti e la compatibilità astratta della fattispecie, non decide sulla responsabilità di merito
  • Per disporre il sequestro di beni intestati a terzi è necessaria una motivazione chiara e congrua che dimostri la fittizietà dell'intestazione o il controllo effettivo dell'indagato; carenze motivazionali su questo punto possono determinare l'annullamento parziale del provvedimento
  • La fungibilità del denaro giustifica il sequestro diretto di somme ritenute profitto del reato anche se i ricorrenti allegano una possibile origine lecita di specifiche tranche, quando la disponibilità complessiva e il controllo appaiono riconducibili all'indagato
  • In sede difensiva è strategico fornire documentazione bancaria, prove di effettiva titolarità e spiegazioni sull'origine dei fondi e sul regime di gestione societaria per contrastare il fumus e la contestazione di intestazioni fittizie
  • Se la motivazione del giudice è generica sul punto dell'interposizione, è possibile ottenere l'annullamento parziale e il rinvio per una nuova valutazione specifica

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