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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41777/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, pur avendo confermato la responsabilità dell'imputato per il reato di percosse non aggravate, ha inflitto una pena detentiva (2 mesi) ritenuta illegale perché per tale fattispecie è prevista la competenza del giudice di pace e l'applicazione della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 52, comma 2, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Si deducevano altresì violazioni ed erronee applicazioni di norme processuali e penali (tra cui artt. 110, 133, 581 c.p., principi costituzionali e disposizioni del d.lgs. n. 274/2000) e la contraddittorietà della motivazione sulla determinazione del trattamento sanzionatorio; il ricorso richiamava anche la giurisprudenza di legittimità (Sezioni unite, 'Miraglia') sul divieto di applicare pena detentiva per reati di competenza del giudice di pace.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato sul punto della determinazione della pena. Ha dichiarato illegale la pena detentiva inflitta per il reato di percosse non aggravate (di competenza del giudice di pace) e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, disponendo il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio sul punto. Non è stata riformata la valutazione di colpevolezza relativa alla fattispecie percosse; la pronuncia è dunque censurata solo nella parte relativa alla pena.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 2, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Per i reati di competenza del giudice di pace la sanzione prevista è pecuniaria; la Corte ha ritenuto che non poteva essere inflitta pena detentiva per il reato di percosse non aggravate.

  • art. 581 c.p.

    Norma che disciplina il reato di percosse; la condanna del ricorrente riguarda tale fattispecie (nella parte non aggravata).

  • art. 582 c.p. (richiamato in giurisprudenza 'Miraglia')

    La giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, 'Miraglia') è stata richiamata per il principio secondo cui non è ammissibile applicare pena detentiva per reati di competenza del giudice di pace; il rimando è stato usato come argomento per dichiarare illegale la pena inflitta.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dal difensore (violazione di norme e motivazione contraddittoria/illogica).

  • art. 110 e art. 133 c.p., art. 81 c.pv.

    Richiamate come riferimenti per vizi di applicazione concorrente di norme, determinazione della pena e continuazione; la decisione di cassazione si è concentrata tuttavia sulla illegittimità della pena applicata per ragioni di competenza e natura della sanzione.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato tra i principi invocati (probabile riferimento alla legalità della pena); la Corte ha affermato il principio di legalità della sanzione in rapporto alla competenza normativa prevista dal d.lgs. n. 274/2000.

Massime di principio

  • Se la fattispecie di reato è di competenza materiale del giudice di pace (per esempio percosse non aggravate), non può essere inflitta una pena detentiva: va applicata la sanzione prevista dal d.lgs. n. 274/2000 (pena pecuniaria) salvo diverso quadro normativo.
  • La Corte di cassazione può annullare la sentenza limitatamente alla determinazione della pena quando la condanna nel resto rimane valida ma la sanzione applicata è illegale per violazione di competenza o di previsione normativa.
  • Il difensore deve contestare non solo la valutazione di colpevolezza ma anche la correttezza del tipo di pena applicata rispetto alla competenza e alla normativa speciale; tale vizio è rilevabile anche d'ufficio dalla Corte di legittimità richiamando precedenti delle Sezioni Unite.
  • In caso di annullamento limitato alla pena, il processo torna alla corte d'appello per un nuovo giudizio sulla determinazione del trattamento sanzionatorio (possibile ricalcolo o sostituzione con sanzione pecuniaria), senza riaprire necessariamente la valutazione della responsabilità già definita.
  • Prima di infliggere una pena il giudice deve verificare la competente ripartizione delle sanzioni tra giudice ordinario e giudice di pace; eventuali errori su questo punto rendono la statuizione sanzionatoria annullabile.

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