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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20705/2021 del 20/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di pagamento del saldo proposta dall'appaltatrice per lavori eseguiti in forza di un contratto di appalto. La committente ha proposto domanda riconvenzionale chiedendo la risoluzione del contratto o, in subordine, la riduzione del prezzo per vizi delle opere dedotti come non eseguite a regola d'arte. Nei giudizi di merito la domanda principale è stata accolta solo in parte e la riconvenzionale è stata parzialmente accolta, con riduzione del prezzo e ordine di esecuzione, in corso di causa, delle opere di rimozione dei vizi eliminabili. In cassazione l'appaltatrice ha proposto due motivi: (1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la corte territoriale compensato per metà le spese di primo grado, nonostante la sua pretesa di pagamento fosse stata accolta; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserito errore nella quantificazione delle somme dovute per l'eliminazione dei vizi, sostenendo che la corte avesse errato nella sommatoria delle singole voci indicate dal CTU e avesse incluso importi non dovuti, tra cui spese per il sistema di regolazione della temperatura e costi di insonorizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la compensazione parziale delle spese, perché fondata sulla parziale soccombenza e su un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, avendo il giudice di merito valutato come prevalente l'inadempimento dell'appaltatrice alla luce del dimezzamento dell'importo originariamente richiesto e della presenza di gravi vizi dell'opera. Sul secondo motivo ha affermato che l'eventuale errore materiale di calcolo tra motivazione e dispositivo è correggibile solo con il procedimento di correzione dell'errore materiale ex artt. 287 ss. c.p.c. e non mediante ricorso per cassazione; ha inoltre rilevato la carenza di specificità della censura e il mancato confronto con la ratio decidendi, poiché la corte di merito aveva già escluso, con accertamento di fatto non censurabile, la duplicazione dei costi. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di regolamentazione delle spese di lite, ritenute correttamente poste a carico della parte parzialmente soccombente

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la compensazione parziale delle spese in presenza di soccombenza reciproca/parziale

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    la censura sulle spese è stata dichiarata inammissibile perché la decisione impugnata era conforme all'orientamento giurisprudenziale consolidato e fondata su valutazione di fatto

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la quantificazione del dovuto, ma la censura è stata ritenuta inidonea a scardinare un accertamento di fatto e un mero errore di calcolo

  • artt. 287 ss. c.p.c.

    indicate come rimedio corretto per la correzione degli errori materiali di calcolo tra motivazione e dispositivo, non deducibili con ricorso per cassazione

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento camerale per la proposta di decisione del relatore

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente

Massime di principio

  • In tema di spese di lite, la compensazione parziale può essere giustificata dalla soccombenza reciproca o parziale e dalla valutazione complessiva dell'esito della lite; tale apprezzamento, quando fondato su elementi di fatto, non è normalmente sindacabile in cassazione.
  • La parte che censuri una statuizione di merito per asserito errore materiale di calcolo deve avvalersi del procedimento di correzione dell'errore materiale, non del ricorso per cassazione.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito si fonda su un accertamento di fatto non specificamente attaccato, la censura è inammissibile.
  • Le doglianze che contestano la quantificazione operata dal consulente tecnico o recepita dal giudice devono essere formulate in modo specifico e intelligibile; censure generiche o confusamente prospettate sono inammissibili.
  • Quando il giudice di merito esclude, con accertamento di fatto, la duplicazione dei costi o la sovrapposizione delle voci di danno, tale valutazione non può essere rivisitata in sede di legittimità se non nei limiti dei vizi denunciabili e specificamente articolati.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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