Cassazione Penale, Ordinanza n. 07774/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto aggravato. La difesa ha depositato anche una memoria con motivi nuovi. I motivi dedotti erano quattro: 1) violazione di legge in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, c.p. e alla procedibilità; 2) vizio di motivazione sulla declaratoria di responsabilità, sostenendo una diversa lettura del compendio probatorio; 3) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, con censure sostanzialmente ripetitive rispetto all'appello; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché contrario alla giurisprudenza di legittimità richiamata; il secondo motivo non deducibile in sede di legittimità perché mirava a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito; il terzo motivo in parte indeducibile perché meramente reiterativo di doglianze già respinte in appello e quindi aspecifico, e in parte manifestamente infondato perché il dolo era stato logicamente desunto dalla reiterata fruizione di energia elettrica a costi estremamente inferiori rispetto all'uso effettuato; il quarto motivo è stato giudicato non consentito e manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione non illogica e non occorre la confutazione analitica di tutti gli elementi dedotti dalle parti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice base del furto, confermata nei gradi di merito e oggetto del ricorso per cassazione.
art. 625, primo comma, n. 2, c.p.
Aggravante del furto richiamata nella decisione di merito e non specificamente censurata nel merito dalla Corte di cassazione nel provvedimento.
art. 625, primo comma, n. 7, c.p.
Aggravante ritenuta sussistente dalla sentenza impugnata; la censura sul punto è stata giudicata manifestamente infondata.
Richiamato in relazione al deposito della memoria difensiva con motivi nuovi.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o una diversa lettura delle prove, poiché tale attività appartiene al giudice di merito.
- Le censure che si limitano a riproporre in cassazione motivi già dedotti e specificamente disattesi in appello sono inammissibili per difetto di specificità.
- Il dolo può essere desunto da elementi fattuali sintomatici, anche indiretti, purché logicamente apprezzati dal giudice di merito e non censurati mediante una mera ricostruzione alternativa dei fatti.
- Nel diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente una motivazione che richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di confutare analiticamente ogni singola circostanza favorevole dedotta dalla difesa.
- Quando i motivi di ricorso risultano manifestamente infondati o non deducibili, la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso con le conseguenze economiche previste dalla legge.
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