Cassazione Penale, Sentenza n. 28261/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato per tentato omicidio, già condannato in primo grado e pendente in appello, nei cui confronti era stata inizialmente applicata la custodia cautelare in carcere e poi sostituita con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi. La misura domiciliare era stata aggravata in carcere perché l’autorità giudiziaria aveva ritenuto che l’imputato avesse violato il divieto di comunicazione pubblicando su social network circa dieci video contenenti minacce verso la persona offesa. L’appello difensivo sosteneva che la pubblicazione di video sui social non integrasse "comunicazione" in senso giuridico, mancando una relazione intersoggettiva diretta e uno scambio reciproco; inoltre deduceva che i contenuti non erano stati tradotti e che, in ogni caso, si trattava di video/canzoni trap privi di reale portata intimidatoria. Il ricorso per cassazione ha riproposto un vizio di motivazione sulla ritenuta violazione del divieto di comunicare e sulla gravità della stessa, insistendo sull’interpretazione restrittiva del verbo "comunicare" e sull’irrilevanza o non comprensibilità dei contenuti pubblicati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che la pubblicazione di video, canzoni o messaggi su un social network costituisce comunque una forma di comunicazione, perché comunicare significa rendere percepibile ad altri un contenuto del proprio pensiero o della propria volontà, anche senza destinatario determinato. Nel caso concreto il divieto imposto era formulato in termini ampi, vietando ogni comunicazione con chiunque e con qualunque mezzo, sicché la pubblicazione dei contenuti sui social integrava di per sé la violazione della prescrizione, a prescindere dalla lingua usata, dalla traduzione dei video o dal loro eventuale contenuto minatorio. La Corte ha inoltre osservato che il Tribunale aveva congruamente motivato anche sulla concreta possibilità di interazione e sulle interazioni effettivamente avvenute, incluso il fatto che l’imputato aveva interagito con un terzo per l’editing del video e che i video avevano ricevuto commenti o reazioni. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice del tentativo: il fatto è qualificato come tentato omicidio.
Richiamato quale norma base dell’omicidio volontario, in combinazione con l’art. 56 c.p. per il tentativo.
Richiamato come aggravante del reato contestato, senza specificazioni ulteriori nel testo.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.
Massime di principio
- Ai fini della violazione di un divieto di comunicare imposto in sede cautelare, la nozione di "comunicazione" va intesa in senso ampio e funzionale: integra comunicazione qualsiasi condotta che renda percepibile ad altri un contenuto del proprio pensiero o della propria volontà, anche se effettuata tramite social network e anche se non rivolta a un destinatario determinato.
- Quando il divieto cautelare è formulato in termini generali, come divieto di comunicare con chiunque e con qualunque mezzo, è sufficiente la pubblicazione di contenuti su piattaforme social per integrare la violazione, senza che sia necessario accertare la specifica destinazione del messaggio a una persona offesa determinata.
- Se la prescrizione cautelare vieta la comunicazione in sé, la rilevanza della condotta non dipende dal contenuto minatorio o offensivo del messaggio, né dalla sua traduzione in una determinata lingua: ciò che conta è la violazione della modalità di comunicazione vietata.
- La valutazione della gravità della violazione e dell’inidoneità della misura meno afflittiva può fondarsi anche sulla concreta possibilità di interazione tramite social network e sulle interazioni effettivamente intervenute con terzi o con gli utenti della piattaforma.
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