Cassazione Penale, Ordinanza n. 13496/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna dell'imputato alla pena di tre mesi di arresto per violazione delle prescrizioni imposte con la misura di sorveglianza speciale. In particolare, gli operanti della Questura di Trapani, nell'immediatezza dei fatti, avevano accertato che, nel dicembre 2021 alle ore 1.30, l'imputato non si trovava all'interno della propria abitazione, in contrasto con l'obbligo impostogli con il provvedimento applicativo della sorveglianza speciale del 12 giugno 2020. Il ricorso, articolato in due doglianze, chiedeva sostanzialmente un riesame del merito della vicenda processuale e contestava la valutazione delle risultanze investigative e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero a ottenere un nuovo esame del merito, già vagliato dalla Corte territoriale in modo logico e conforme alle risultanze processuali. Ha inoltre osservato che gli accertamenti di polizia erano univocamente sfavorevoli all'imputato e che il disvalore della condotta non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
norma che sanziona la violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale; la condanna confermata in appello riguardava la mancata osservanza dell'obbligo di permanenza domiciliare nelle fasce orarie prescritte.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare un nuovo apprezzamento del fatto e delle prove quando la motivazione della sentenza impugnata sia logica e coerente con le risultanze processuali.
- La violazione delle prescrizioni imposte con la sorveglianza speciale integra il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011 quando gli accertamenti di polizia confermino l'inosservanza dell'obbligo imposto.
- Le attenuanti generiche possono essere negate quando il disvalore concreto della condotta e l'assenza di elementi favorevoli non consentano una riduzione del trattamento sanzionatorio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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