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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50119/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 192 c.p.p., per presunta insufficienza della motivazione della Corte d'appello sulle intercettazioni e sul valore probatorio delle dichiarazioni della coimputata Carlini; 2) violazione di legge e vizio di motivazione ex artt. 190 e 603 c.p.p., per mancata esecuzione di una perizia sui documenti sequestrati ritenuti funzionali alla falsificazione documentale; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata autonomia valutativa della Corte d'appello, accusata di aver fatto un «copia-incolla» della sentenza di primo grado senza effettuare un proprio vaglio; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per il riconoscimento delle aggravanti previste dall'art. 12, comma 3, lett. d) del T.U. immigrazione (d.lgs. 286/1998) in contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale, sentenza n. 63/2022, che ha dichiarato l'illegittimità parziale della disposizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi ritenendoli infondati o inammissibili: ha confermato che le intercettazioni e i documenti erano valutati congruamente dal giudice di merito (questione di fatto non rivedibile in sede di legittimità), che non era necessaria la perizia sui documenti perché il compendio probatorio era già univoco, e che la riproduzione di passaggi della sentenza di primo grado non era di per sé nulla se la motivazione complessiva risultava congrua. Il quarto motivo è stato ritenuto fondato: il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. d) T.U. immigrazione non ha tenuto conto dell'ablazione operata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 63/2022 e pertanto la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio; la causa è rinviata per nuovo giudizio di determinazione della pena conforme ai principi costituzionali e alla pronuncia della Corte costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione di merito; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione complessiva (primo e secondo grado) fosse congrua e sufficiente, e che l'interpretazione delle intercettazioni sia questione di merito non suscettibile di rinnovata ermeneutica in sede di legittimità

  • art. 190 cod. proc. pen.

    Richiamato congiuntamente all'art. 603 per sostenere la necessità di una perizia; la Corte ha ritenuto non necessaria la perizia perché il materiale probatorio era già univoco e decisivo

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Invocato per chiedere la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ha ribadito che l'art. 603 consente la rinnovazione solo quando lo stato degli atti sia incerto e l'incombente richiesto sia decisivo, condizione non sussistente nel caso

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente nel quadro del sindacato di legittimità: la Corte precisa che è consentito dedurre il vizio di travisamento della prova ma non il travisamento del fatto, limitando il controllo di cassazione

  • art. 12, comma 3, lett. d) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione)

    "o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti"

    La Corte di appello aveva applicato questa aggravante; la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale applicazione non tenga conto dell'ablazione disposta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 63/2022 e quindi il trattamento sanzionatorio deve essere rideterminato senza riferirsi alla parte dichiarata incostituzionale

  • Corte costituzionale, sent. n. 63 del 2022

    Ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 3, lett. d) T.U. imm., imponendo l'ablazione del frammento normativo relativo all'uso di servizi internazionali di trasporto e di documenti contraffatti; la Corte di Cassazione ha applicato tale principio per annullare la sentenza limitatamente alla parte sanzionatoria

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella decisione costituzionale come parametro violato dalla disposizione censurata; utilizzato per giustificare l'ablazione normativa

  • art. 27, terzo comma, Cost.

    Richiamato dalla Corte costituzionale tra i principi costituzionali violati dalla formulazione impugnata dell'art. 12, comma 3, lett. d), contribuendo alla dichiarazione di illegittimità parziale

Massime di principio

  • Le intercettazioni e la loro interpretazione costituiscono questione di fatto rimessa al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione
  • La Corte d'appello può integrare la motivazione di primo grado; la motivazione per relationem o l'uso di parti della decisione sottostante non è invalida se la motivazione complessiva è congrua
  • La richiesta di perizia documentale (o altri mezzi istruttori) in appello ai sensi dell'art. 603 c.p.p. va accolta solo se gli atti sono incerti e l'incombente richiesto è effettivamente decisivo e idoneo a eliminare le incertezze
  • In sede di Cassazione non è consentito sovrapporre al giudizio di merito una nuova ermeneutica degli elementi di fatto; il ricorso deve sollevare vizi di diritto o travisamento della prova nei limiti ammessi
  • Le aggravanti previste da norme dichiarate parzialmente incostituzionali devono essere disapplicate e il trattamento sanzionatorio rideterminato conformemente alla pronuncia costituzionale; ciò può determinare annullamento limitato alla parte sanzionatoria e rinvio per nuovo giudizio

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