Cassazione Civile, Ordinanza n. 27986/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa dal fallimento di una società cedente per far dichiarare inefficace nei suoi confronti la cessione, con atto notarile del 19 aprile 2007, di due rami d'azienda a favore di un'altra società. Il curatore sosteneva che l'operazione avesse depauperato il patrimonio della fallita e pregiudicato i creditori, mentre la cessionaria resisteva invocando l'esenzione prevista per gli atti posti in essere per il pagamento di debiti scaduti. Il Tribunale aveva rigettato la revocatoria, ma la Corte d'appello l'aveva accolta, ritenendo provata la scientia fraudis e insussistente la causa di esenzione. Con il ricorso per cassazione la società cessionaria ha dedotto, in sintesi: nullità della motivazione sul rigetto dell'esenzione; violazione dell'art. 2901, comma 3, c.c. e dell'art. 66 l.fall. per avere la Corte ritenuto non necessario il ricorso alla vendita; omesso esame della concreta impossibilità per la cedente di ottenere un finanziamento diretto; violazione delle regole sull'eventus damni e sulla prova presuntiva della conoscenza del pregiudizio; omesso esame di ulteriori fatti ritenuti decisivi, tra cui garanzie ulteriori prestate al mutuo, situazione patrimoniale compromessa della cedente, presunto condono tombale, pendenza di un credito di Eni e convenzione di moratoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza di appello che aveva dichiarato inefficace nei confronti del fallimento l'atto di cessione dei rami d'azienda. La Corte ha ritenuto infondate le censure sulla motivazione e sulla violazione di legge, affermando che l'esenzione dell'art. 2901, comma 3, c.c. richiede la prova, a carico dell'acquirente, che l'alienazione fosse necessaria e che non vi fossero altri mezzi per procurare la liquidità necessaria al pagamento dei debiti scaduti. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva correttamente escluso tale necessità, valorizzando la possibilità di ottenere direttamente un mutuo garantito da ipoteca sugli stessi beni e la complessiva anomalia dell'operazione. È stata inoltre ritenuta corretta la valutazione dell'eventus damni e della scientia fraudis sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'atto di disposizione non è revocabile se compiuto per l'adempimento di un debito scaduto, ma l'esenzione opera solo quando l'alienazione sia necessaria per procurare la liquidità occorrente e tale necessità deve essere provata dalla parte che invoca l'esonero.
La curatela può esperire l'azione revocatoria ordinaria nell'interesse della massa, dovendo provare i presupposti dell'azione e il pregiudizio arrecato ai creditori.
La prova dei fatti impeditivi dell'accoglimento della revocatoria, come la finalizzazione dell'atto all'adempimento di debiti scaduti e la sua necessità, grava sul convenuto che invochi l'esenzione.
La consapevolezza del pregiudizio può essere provata per presunzioni, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
La motivazione è apparente solo quando non consenta di ricostruire l'iter logico della decisione; non è necessario confutare espressamente tutte le argomentazioni delle parti se la ragione decidendi è comunque chiara.
art. 111 Cost.
Richiede una motivazione effettiva e intellegibile della decisione.
Sono stati richiamati i diversi vizi deducibili in cassazione; le censure sono state dichiarate infondate o inammissibili perché rivolte a sollecitare una rivalutazione di merito o perché prive di decisività/autosufficienza.
La Corte richiama la mora come contesto in cui l'adempimento del debito scaduto assume natura di atto dovuto.
Massime di principio
- L'esenzione dalla revocatoria ordinaria per gli atti compiuti in adempimento di debiti scaduti opera solo se l'atto di disposizione è strumentale e necessario al reperimento della liquidità, cioè se il debitore non aveva altri mezzi concretamente praticabili per soddisfare il debito.
- Quando il convenuto invochi l'art. 2901, comma 3, c.c., l'onere di provare la necessità dell'alienazione e la finalizzazione dell'atto al pagamento di debiti scaduti grava su di lui, trattandosi di fatti impeditivi della revocatoria.
- L'eventus damni nella revocatoria ordinaria non richiede la totale compromissione del patrimonio del debitore, essendo sufficiente che l'atto renda più incerto o difficoltoso il soddisfacimento del credito anche mediante una modifica qualitativa della garanzia patrimoniale.
- La scientia fraudis può essere desunta da presunzioni, purché il giudice valorizzi un quadro indiziario complessivamente grave, preciso e concordante; il sindacato di legittimità non può risolversi in una nuova valutazione del merito degli indizi.
- La censura di motivazione apparente o di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando la decisione dia conto, in modo sia pure sintetico ma intelligibile, del percorso logico seguito e i fatti dedotti non siano realmente decisivi o non siano stati specificamente allegati e discussi.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla ricostruzione fattuale del giudice di merito una diversa ipotesi astratta o teorica, se la sentenza impugnata ha accertato in fatto la concreta praticabilità dell'alternativa negata dalla parte ricorrente.
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