Cassazione Penale, Ordinanza n. 18298/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. Rimane ferma l'affermazione di responsabilità per il reato contestato in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua responsabilità per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. La vicenda concreta riguarda il possesso di circa 32 grammi di hashish, la presenza di un bilancino, le dichiarazioni di un soggetto che si sarebbe rifornito più volte dall'imputato e il riscontro di un dialogo telefonico tra i due. In cassazione si lamentava, in sostanza, che le censure d'appello fossero state già disattese senza adeguato confronto critico e che mancasse prova della natura drogante della sostanza per non essere stata eseguita una perizia; la sentenza osserva però che il motivo era riproduttivo di doglianze già esaminate e che, per la prova della natura stupefacente, è sufficiente l'esito positivo del narcotest.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Richiamato come fattispecie incriminatrice per la detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio in ipotesi di lieve entità.
Prevede, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure meramente riproduttive di doglianze già formulate in appello, se non accompagnate da una specifica critica delle argomentazioni della sentenza impugnata e dalla puntuale indicazione delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'impugnazione.
- Ai fini della prova della natura stupefacente della sostanza, è sufficiente l'esito positivo del narcotest, non essendo necessaria la perizia in ogni caso.
- La finalità di spaccio può essere desunta da un compendio indiziario complessivo, quale il quantitativo detenuto, la presenza di strumenti tipicamente usati per il confezionamento/pesatura, le dichiarazioni di acquirenti e i riscontri oggettivi esterni.
- Quando il ricorso è dichiarato manifestamente infondato o comunque non supera il vaglio di ammissibilità, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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