Ordinanza n. 1813/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) dei decreti di rigetto emessi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulle istanze dei ricorrenti dirette al riconoscimento dei titoli esteri di specializzazione per le attività di sostegno (ADSS), ovvero per le attività di sostegno riferita al grado di istruzione secondaria di secondo grado, il cui titolo di accesso è il diploma I.T.P., la laurea magistrale o titolo vecchio ordinamento che di accesso ad una specifica classe di concorso, conseguiti presso il Kolegji Universitar WISDOM (Tirana, Albania) – “Master Edukimi Special për Arsimin Parauniversitar” (trad. “Master di Educazione Speciale per l’Istruzione Preuniversitaria”); b) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi preavvisi ex art. 10-bis l. 241/1990 e richieste/pareri endoprocedimentali; per l’ordine all’Amministrazione resistente di: c) procedere al riesame comparativo nel merito dei percorsi formativi dei ricorrenti ai sensi della direttiva 2005/36/CE e del d.lgs. 206/2007, con puntuale comparazione (ECTS, contenuti, tirocinio, esame) rispetto ai parametri del D.M. 249/2010; d) applicare, ove ritenute necessarie, misure compensative ex art. 22 d.lgs. 206/2007 (prova attitudinale e/o tirocinio di adattamento) in luogo del diniego; e) in ulteriore subordine, ammettere i ricorrenti al TFA Sostegno con riconoscimento/abbreviazione dei crediti/tirocinio già maturati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali di rigetto delle istanze di riconoscimento di titoli esteri di specializzazione per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i decreti con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha respinto le loro istanze di riconoscimento dei titoli esteri di specializzazione per le attività di sostegno, conseguiti presso un istituto universitario albanese. Hanno chiesto, anche in via cautelare, l'annullamento dei dinieghi e degli atti connessi, sostenendo la necessità di un riesame comparativo dei percorsi formativi alla luce della direttiva 2005/36/CE e del d.lgs. 206/2007, mediante valutazione di crediti, contenuti, tirocinio ed esame in rapporto ai parametri del D.M. 249/2010. In subordine, hanno chiesto l'applicazione di misure compensative ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 206/2007 oppure l'ammissione al TFA sostegno con riconoscimento o abbreviazione dei crediti e del tirocinio già maturati. In corso di camera di consiglio, alcuni ricorrenti hanno rinunciato al ricorso; per gli altri è rimasta l'istanza cautelare.
La decisione
Il TAR ha preso atto delle rinunce formulate da alcuni ricorrenti e ha esaminato in via cautelare la posizione dei ricorrenti ancora interessati alla decisione. A un sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto che la motivazione dei dinieghi apparisse sufficientemente argomentata, essendo fondata sulla carente qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento. Non ravvisando, quindi, profili di fondatezza del gravame, ha respinto la domanda cautelare, impregiudicata ogni altra questione. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
Richiamato in relazione ai preavvisi di rigetto impugnati quali atti connessi.
direttiva 2005/36/CE
Invocata dai ricorrenti quale parametro per il riesame comparativo e il riconoscimento delle qualifiche professionali estere; l'ordinanza non ne sviluppa l'interpretazione nel merito.
Invocato dai ricorrenti quale disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali estere e delle eventuali misure compensative; l'ordinanza non decide in via definitiva tali questioni.
Richiamato dai ricorrenti per chiedere, in luogo del diniego, l'applicazione di una prova attitudinale e/o di un tirocinio di adattamento.
Indicato dai ricorrenti come parametro per la comparazione dei percorsi formativi; non è oggetto di una valutazione definitiva nell'ordinanza.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare; il TAR ha negato la sospensione ritenendo assenti profili di fondatezza del gravame.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione del diniego amministrativo può essere negata quando, a un sommario esame, la motivazione dell'atto risulti sufficientemente argomentata e fondata sulla carente qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento.
- La valutazione cautelare negativa del fumus non definisce le ulteriori questioni di merito, che restano impregiudicate.
- La novità della questione può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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