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Ordinanza

Ordinanza n. 653/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo n. 292/2025 del 09.04.2025, notificata in data 10.04.2025 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.709,98 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, nonché di € 200,73, quale incidenza della indennità in parola sul trattamento di fine rapporto, il tutto oltre interessi legali e l’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi.

Giustizia amministrativa202600029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione di una sentenza civile di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e della relativa incidenza sul trattamento di fine rapporto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cuneo, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 2.709,98 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, di € 200,73 per l'incidenza di tale indennità sul trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e all'eventuale maggior somma derivante dalla differenza tra rivalutazione monetaria e interessi. La ricorrente ha dedotto di avere ricevuto soltanto € 278,00 con lo stipendio del luglio 2025. Il Ministero ha invece sostenuto di avere versato anche € 1.635,04 il 23 giugno 2025, prima dell'introduzione del giudizio, producendo una nota della Ragioneria Territoriale dello Stato priva degli allegati richiamati, ossia il dettaglio dell'importo pagato e il cedolino. Il giudice ha rilevato la necessità di acquisire tali documenti e di chiarire l'ammontare eventualmente ancora dovuto, inclusi gli interessi. Ha inoltre prospettato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile parziale inammissibilità del ricorso nella parte relativa a somme eventualmente già pagate prima della sua proposizione.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito il giudizio di ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al Ministero di depositare entro 30 giorni gli allegati mancanti alla nota della Ragioneria Territoriale dello Stato, nonché di precisare se ritenga di avere integralmente adempiuto al giudicato e, in caso contrario, quali somme debba ancora corrispondere in linea capitale e a titolo di interessi legali. Il giudice ha fissato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 7 maggio 2026 e ha sottoposto alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione della possibile parziale inammissibilità della domanda per le somme eventualmente già pagate prima dell'introduzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice deve sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio che possono incidere sulla decisione, consentendo loro di prendere posizione prima della definizione del giudizio. Nel caso concreto, la norma è stata applicata alla possibile parziale inammissibilità della domanda di ottemperanza per somme già pagate anteriormente alla proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione deduce di avere già eseguito in tutto o in parte il giudicato, il giudice può ordinare il deposito della documentazione contabile e dei prospetti di pagamento necessari a verificare l'effettivo adempimento e l'eventuale residuo dovuto, compresi gli interessi.
  • La domanda di ottemperanza può risultare parzialmente inammissibile, per carenza dell'oggetto attuale della pretesa, nella parte in cui riguarda somme già corrisposte dall'amministrazione prima della proposizione del ricorso.
  • Quando rileva d'ufficio una possibile causa di parziale inammissibilità, il giudice amministrativo deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., prima di decidere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

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