Ordinanza n. 1820/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della Determinazione del coordinatore del piano di zona n. 8 del 28.01.2026, avente ad oggetto la procedura di co-progettazione relativa al progetto "DesTEENazione - Desideri in azione" (programma nazionale inclusione e lotta alla povertà 2021 -2027) approvato con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 69 del giorno 21/03/2024. CUP F11H25000030006 (QUOTA FSE+). CUP F15E25000120006 (QUOTA FESR) e della correlativa graduatoria finale; - di ogni altro atto comunque presupposto e connesso alla Determinazione del coordinatore del piano di zona n. 8 del 28 gennaio 2026, ancorché non conosciuto, su cui si fonda la Determinazione n. 8 del 28 gennaio 2026; - di tutti gli atti di ammissione, valutazione e approvazione delle proposte progettuali presentate dagli operatori partecipanti alla procedura, ivi comprese quelle presentate a seguito della riapertura dei termini disposta con Determinazione n. 164/2025, nella parte in cui attribuiscono punteggi e determinano il posizionamento in graduatoria della ricorrente tutti gli atti presupposti e connessi alla suddetta riapertura dei termini, ivi comprese eventuali note istruttorie, pareri interni e provvedimenti organizzativi; - di tutti i verbali integrali della Commissione giudicatrice, ivi comprese le schede di valutazione individuali dei commissari e le griglie di attribuzione dei punteggi, ancorchè non conosciuti; - tutte le manifestazioni di interesse e le proposte progettuali presentate dagli enti partecipanti, sia nella prima fase sia a seguito della riapertura dei termini; - della Determina n. 05/2026 con cui è stata nominata la Commissione di valutazione delle proposte progettuali pervenute e delle relative note e verbali integrali della Commissione giudicatrice, ivi comprese le schede di valutazione individuali dei commissari e le griglie di attribuzione dei punteggi; - della Determinazione del coordinatore di zona n. 164 del 18.12.2025, avente ad oggetto l’"Autotutela ex art. 21-nonies L. 241/1990. Revoca Determina 131 del 25-09-2025 Riapertura termini per la presentazione delle istanze di partecipazione. Approvazione avviso pubblico e allegati per l'avvio della procedura di co-progettazione per la realizzazione della proposta progettuale "DesTEENazione Desideri in Azione" (programma nazionale inclusione e lotta alla povertà 2021 2027) approvato con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 69 del giorno 21/03/2024. CUP f11h25000030006 (quota FSE+). CUP f15e25000120006 (quota FESR)"; - di ogni altro atto comunque presupposto e connesso alla Determinazione del coordinatore del piano di zona n. 164 del 18 dicembre 2025, ancorché non conosciuto, su cui si fonda la Determinazione n. 164 del 18 dicembre 2025; - di tutti gli atti già gravati con il presente ricorso e con gli eventuali motivi aggiunti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; nonché per la declaratoria di inefficacia della convenzione, ove nelle more sottoscritta con la MO.D.A.V.I. APS-RA - Movimento delle associazioni di volontariato italiano associazione di promozione sociale- rete associativa, e per l'accertamento del diritto della costituenda ATI odierna ricorrente all'accesso al Tavolo di co-progettazione con stipula della relativa convenzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare formulata dalla ricorrente in camera di consiglio. Non ha quindi esaminato il fumus boni iuris, il periculum in mora né i motivi di illegittimità degli atti impugnati. La fase cautelare si è conclusa senza concessione o diniego della misura sospensiva. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: Determinazione n. 8 del 28 gennaio 2026 e graduatoria finale della procedura di co-progettazione per il progetto “DesTEENazione - Desideri in azione”, nonché la determinazione n. 164 del 18 dicembre 2025 di autotutela e riapertura dei termini
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti di ammissione, valutazione e approvazione delle proposte progettuali, la graduatoria finale, i verbali e le schede della commissione giudicatrice, la nomina della commissione e la determinazione di autotutela con cui erano stati revocati precedenti atti e riaperti i termini per la presentazione delle istanze nella procedura di co-progettazione finanziata dal Programma nazionale inclusione e lotta alla povertà 2021-2027. Ha chiesto l’annullamento degli atti, la sospensione cautelare della loro efficacia, l’eventuale declaratoria di inefficacia della convenzione con l’associazione risultata destinataria e l’accertamento del diritto della costituenda ATI all’accesso al tavolo di co-progettazione e alla stipula della convenzione. Dall’ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli vizi di legittimità dedotti; il difensore ha dichiarato in camera di consiglio di rinunciare, allo stato, alla domanda cautelare in vista della proposizione di motivi aggiunti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata trattata nell’ambito della disciplina delle misure cautelari collegiali; la rinuncia della ricorrente ha impedito l’esame dei relativi presupposti.
art. 21-nonies l. 241/1990
È richiamato nell’oggetto della determinazione impugnata quale base normativa dell’autotutela esercitata dall’amministrazione; l’ordinanza non ne esamina l’applicazione.
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