Ordinanza n. 1816/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico Prot. REGISTRO UFFICIALE.-OMISSIS- del 06.02.2026 notificato il 6 febbraio 2026 emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, Direzione Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia, Unità di Supporto; 2) del provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia S.O.T. di Padova ha disposto la cancellazione del ricorrente dall’elenco RIES, prot. -OMISSIS-, notificato in data 16 ottobre 2025 dall’A.D.M. –S.O.T. di Padova; 3) dell’atto con cui l’Amministrazione ha ordinato al Concessionario di Stato l’interruzione del rapporto contrattuale con il ricorrente comunicato il 17 febbraio 2026; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cancellazione dall'Albo R.I.E.S. degli operatori nel settore degli apparecchi da intrattenimento, rigetto del ricorso gerarchico e conseguente interruzione del rapporto contrattuale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore di gioco)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cancellazione dall'Albo R.I.E.S., disposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per asserita carenza dei requisiti previsti dall'art. 4 del Decreto Direttoriale 9 settembre 2011, n. 31857. L'esclusione era fondata sull'esistenza di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciata nel 2021 ai sensi dell'art. 444 c.p.p., relativa a reati di bancarotta fraudolenta documentale e per fatti del 2017, senza applicazione di pene accessorie. Il ricorrente ha dedotto che, dopo la modifica dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, la sentenza di patteggiamento non può produrre automaticamente conseguenze sfavorevoli in procedimenti amministrativi, salvo un'espressa previsione di legge o di fonte primaria. Ha inoltre contestato l'applicazione automatica della disciplina secondaria contenuta nel decreto direttoriale del 2011.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris e ha accolto la domanda cautelare. Ha rilevato che l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., nella formulazione vigente alla data del provvedimento impugnato, stabilisce che la sentenza di patteggiamento non ha efficacia e non può essere utilizzata come prova nei giudizi amministrativi e che, in assenza di pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di legge non penali che equiparano tale sentenza a una sentenza di condanna. Secondo il TAR, l'automatismo previsto dal Decreto Direttoriale 9 settembre 2011, n. 31857, che considera ostativa la sentenza di patteggiamento per delitti finanziari, non appare prima facie compatibile con la disciplina sopravvenuta. L'Amministrazione avrebbe dovuto applicare la normativa vigente al momento dell'adozione dell'atto, in conformità al principio tempus regit actum. Il provvedimento impugnato è stato pertanto sospeso fino alla trattazione del merito, fissata al 22 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna
La disposizione impedisce, in assenza di pene accessorie, che una sentenza di patteggiamento produca automaticamente nei procedimenti amministrativi gli effetti previsti da disposizioni di legge non penali che la equiparino a una sentenza di condanna.
art. 444, comma 2, c.p.p.
Individua la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti cui si riferisce l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
art. 4 Decreto Direttoriale 9 settembre 2011, n. 31857
Prevede i requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'Albo R.I.E.S.; secondo l'applicazione amministrativa contestata, ricomprendeva tra le cause ostative la sentenza di patteggiamento per delitti finanziari.
art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.
Riguarda gli apparecchi da intrattenimento cui si riferisce l'Albo R.I.E.S. degli operatori del settore.
art. 444 c.p.p.
Costituisce il riferimento normativo per la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti posta a fondamento della cancellazione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha introdotto la nuova formulazione dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., applicata dal giudice nella valutazione cautelare.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare proposta in via incidentale e ha costituito il fondamento processuale dell'ordinanza di sospensione.
Massime di principio
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio tempus regit actum.
- Dopo l'entrata in vigore dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p., una sentenza di patteggiamento pronunciata senza applicazione di pene accessorie non può produrre automaticamente, nei procedimenti amministrativi, gli effetti sfavorevoli previsti da disposizioni non penali che la equiparino a una sentenza di condanna.
- Un atto amministrativo fondato su un automatismo ostativo previsto da una disciplina secondaria non è prima facie compatibile con l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. quando tale automatismo attribuisca effetti amministrativi preclusivi a una sentenza di patteggiamento priva di pene accessorie; l'Amministrazione deve riesaminare la fattispecie alla luce della disciplina primaria vigente al momento della decisione.
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