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Ordinanza

Ordinanza n. 1815/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, i) del Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 130 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato sul Portale “inPA” in data 30 dicembre 2025, nella parte in cui (art. 2, comma 1, lett. i), punto A, profilo “Specialista di settore scientifico tecnologico (Codice F.TEC)”, non include tra i requisiti di ammissione il possesso della Laurea Magistrale in Scienze della natura (LM-60) e della Laurea triennale in Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura (L-32); ii) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202602477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando di concorso pubblico per il reclutamento di 130 unità di personale non dirigenziale presso il Dipartimento della Protezione civile, nella parte in cui non ammette la laurea magistrale in Scienze della natura (LM-60) e la laurea triennale in Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (L-32) per il profilo di specialista di settore scientifico tecnologico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni banditrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione ricorrente ha impugnato il bando di concorso, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, sostenendo che, per il profilo di specialista di settore scientifico tecnologico, l'amministrazione avrebbe illegittimamente omesso di includere tra i requisiti di ammissione la laurea magistrale in Scienze della natura (LM-60) e la laurea triennale in Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (L-32). Il giudice ha precisato che, nella fase cautelare, resta impregiudicata la questione della legittimazione ad agire dell'associazione. Ai fini del fumus boni iuris, ha rilevato che la parte non aveva allegato puntualmente le competenze maturate nei percorsi di studio corrispondenti ai titoli di cui lamentava l'esclusione. È stata inoltre considerata la natura ampiamente discrezionale della scelta amministrativa relativa alla fissazione dei requisiti di ammissione al concorso.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris sulla base di una valutazione sommaria propria della fase cautelare. In particolare, l'associazione non aveva dimostrato in modo puntuale la corrispondenza tra le competenze maturate attraverso i titoli di studio LM-60 e L-32 e quelle richieste dal profilo concorsuale; inoltre, la determinazione dei requisiti di ammissione rientra in un'ampia discrezionalità dell'amministrazione, non superata dagli elementi dedotti. La questione della legittimazione dell'associazione è stata lasciata impregiudicata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata rigettata per insussistenza del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la contestazione dell'esclusione di determinati titoli di studio dai requisiti di ammissione a un concorso richiede un'allegazione puntuale delle competenze maturate attraverso tali percorsi formativi e della loro corrispondenza con il profilo professionale messo a concorso.
  • La fissazione dei requisiti di ammissione a un concorso pubblico rientra, in linea generale, nell'ampia discrezionalità dell'amministrazione; in sede cautelare, l'accoglimento della domanda presuppone elementi idonei a evidenziare l'irragionevolezza o l'illegittimità della scelta.
  • Il rigetto della domanda cautelare per carenza di fumus può essere pronunciato lasciando impregiudicata la verifica della legittimazione ad agire dell'associazione ricorrente, quando tale questione non sia necessaria per la decisione cautelare.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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